L.R. 07 Agosto 1998, n. 36 |
INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALL'EDITORIA E ALLA DISTRIBUZIONE LOCALE, AI PUNTI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
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S.O. n.2 S O M M A R I O CAPO I PRINCIPI E FINALITA' Art. 1 (Finalita') Art. 2 (Interventi) Art. 3 (Soggetti beneficiari) Art. 4 (Sostegno alle imprese) CAPO II INTERVENTI SEZIONE I EDITORIA Art. 5 (Promozione dell'editoria laziale) Art. 6 (Contributi ai periodici locali per acquisto carta) Art. 7 (Contributi alle imprese di distribuzione locale e ai punti vendita della stampa quotidiana e periodica) Art. 8 (Diffusione della stampa nelle scuole) Art. 9 (Formazione professionale) SEZIONE II RADIOTELEVISIONE Art. 10 (Convenzioni con le emittenti radiotelevisive) CAPO III DISPOSIZIONI FINALI Art. 11 (Modalita' di applicazione) Art. 12 (Disposizioni finanziarie) Art. 13 (Norme transitorie) CAPO I PRINCIPI E FINALITA' Art. 1 (Finalita') 1. La Regione, con la presente legge, contribuisce a promuovere e garantire il pluralismo e la liberta' di informazione nel rispetto dei principi costituzionali e dello Statuto. 2. A tal fine la Regione, oltre a favorire una capillare e diffusa conoscenza della realta' sociale e culturale del territorio regionale, nonche' la conoscenza degli atti e dei programmi di rilevanza regionale, promuove forme di comunicazione diffusa e tecnologicamente avanzata, che consentano ai diversi soggetti operanti nel territorio di esprimere le loro esigenze e di concorrere alla determinazione dei criteri di indirizzo dell'attivita' legislativa e della programmazione regionale. 3. La Regione, anche attraverso l'apporto di incentivi economici, considera prioritario agevolare la costituzione di un sistema informativo che contribuisca alla crescita culturale, innalzi il livello di responsabilita' civile, superi gli squilibri e le difformita' territoriali, stimoli la qualificazione e l'efficienza delle imprese regionali e locali di informazione. Art. 2 (Interventi) 1. In attuazione delle finalita' di cui all'articolo 1, la Regione programma interventi tesi a: a) sostenere le iniziative di qualificazione e di ammodernamento del settore, favorendo gli investimenti relativi all'acquisizione e all'innovazione di strutture e mezzi di produzione dell'informazione locale scritta e radiotelevisiva; b) aggiornare e potenziare le proprie strutture organizzative della comunicazione e promuovere, con opportuni incentivi, l'istituzione e l'adeguamento di analoghe strutture degli enti locali singoli o associati; c) valorizzare l'immagine della Regione anche attraverso convenzioni con il servizio pubblico radiotelevisivo e con le emittenti radiotelevisive private locali; d) sostenere la produzione di informazione locale da parte delle emittenti private; e) favorire intese fra servizio pubblico ed emittenza privata per l'installazione dei ripetitori radiotelevisivi; f) sostenere la stampa di informazione periodica regionale e locale; g) sostenere la distribuzione locale e i punti vendita della stampa quotidiana e periodica nel Lazio; h) promuovere e qualificare le pubblicazioni di interesse regionale e locale; i) sostenere e qualificare l'editoria libraria e multimediale pubblica e privata regionale attraverso pubblicazioni e collane editoriali; l) promuovere la definizione e l'attuazione di progetti per la diffusione, l'analisi e la lettura della stampa locale nelle scuole medie, inferiori e superiori, nelle biblioteche comunali e nei luoghi di lavoro; m) promuovere, con adeguate iniziative, la formazione professionale per giornalisti e tecnici dell'informazione. Art. 3 (Soggetti beneficiari) 1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati a quei soggetti iscritti nel registro degli operatori di comunicazione di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, che siano: a) aziende editoriali che producano pubblicazioni periodiche bisettimanali, settimanali, quindicinali e mensili che, per contenuti, diffusione e sede redazionale informino sulla realta' sociale, economica e culturale della Regione e sul suo territorio; b) emittenti radiotelevisive locali private che: 1) abbiano diffusione prevalente nell'ambito regionale; 2) abbiano la redazione principale nella Regione; 3) realizzino trasmissioni informative periodiche sulla realta' sociale, economica e culturale della Regione; c) emittenti radiofoniche locali private aventi caratteristiche analoghe a quelle descritte alla lettera b) e che trasmettano con periodicita' quotidiana notizie di interesse regionale; d) aziende editoriali che producono pubblicazioni editoriali librarie e multimediali finalizzate alla conoscenza e all'approfondimento della realta' socio-economica regionale oppure di tematiche storiche, letterarie e artistiche attinenti la regione. 2. Nella destinazione degli interventi e' data priorita' alle associazioni senza fine di lucro e alle imprese cooperative singole o associate. In particolare si tiene conto delle iniziative: a) promosse e gestite da giovani, di eta' non superiore a trentacinque anni, o da donne, in forma associata; b) promosse e gestite da cooperative integrate; c) volte a consentire la fruizione dell'informazione da parte dei cittadini non vedenti e non udenti; d) volte a agevolare agli immigrati extracomunitari l'accesso all'informazione, con pubblicazioni su carta stampata e programmi radiotelevisivi in lingua originale; e) promosse e gestite da cooperative no-profit aventi iscritti nel proprio statuto gli scopi non di lucro. 3. Possono essere destinati interventi, fino ad un massimo pari al venti per cento dei fondi stanziati, ad associazioni culturali operanti nel settore. 4. Sono esclusi dai benefici della presente legge i soggetti di cui al comma 1 che ospitano nei propri palinsesti o nelle proprie pagine piu' del settanta per cento dello spazio a disposizione per passaggi ed inserzioni pubblicitarie. 5. Gli interventi di cui alla presente legge sono condizionati alla presentazione del bilancio aziendale relativo all'esercizio finanziario precedente a quello per il quale si chiede il contributo regionale e al rispetto dei contratti di lavoro del personale dipendente. Art. 4 (Sostegno alle imprese) 1. La Regione programma interventi per favorire: a) linee di accesso al credito agevolato per imprese editoriali che svolgono attivita' nel territorio regionale; b) contributi per l'acquisto di tecnologie o per l'ammodernamento tecnologico delle imprese editrici di carta stampata e delle imprese tipografiche degli stampatori, o loro consorzi, al servizio dell'informazione locale; c) contributi alla spesa per la produzione o per l'acquisizione di notiziari regionali e provinciali; d) contributi a sostegno di iniziative di collaborazione ed integrazione tra testate, anche sotto forma di strutture comuni di servizi ed agenzie giornalistiche di informazione regionale; e) contributi ed agevolazioni per l'ammodernamento tecnologico e strutturale dell'emittenza locale, sia dell'alta frequenza, quali ad esempio, ponti, trasmettitori, potenziamento dei segnali, sia della bassa frequenza, quali ad esempio, gli impianti degli studi radiotelevisivi. CAPO II INTERVENTI SEZIONE I EDITORIA Art. 5 (Promozione dell'editoria laziale) 1. La Regione sostiene e promuove l'iniziativa editoriale libraria pubblica e privata nel Lazio, favorendo la crescita imprenditoriale, la qualificazione professionale e l'inserimento nel mercato nazionale degli editori laziali. 2. Sono ammesse ai benefici della presente legge le imprese editoriali che abbiano realizzato almeno dieci pubblicazioni in distribuzione in edicola o in libreria, sulla realta' socio-economica del Lazio o su argomenti storici, letterari o artistici attinenti la regione. 3. La Giunta regionale provvede annualmente, con propria deliberazione, all'acquisto di collane e di pubblicazioni con le caratteristiche di cui al comma 2, previo parere della competente commissione, al fine di dotarne le biblioteche della Regione, le biblioteche degli enti locali, le biblioteche del sistema bibliotecario laziale, nonche' le altre istituzioni culturali di rilievo. Art. 6 (Contributi ai periodici locali) 1. La Regione concede contributi per: a) l'acquisto di carta a beneficio dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); b) la spesa relativa a servizi quali ad esempio abbonamenti postali, spese di distribuzione. 2. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono concessi nella misura del venti per cento del costo della carta, fino a un massimo di venti milioni l'anno, a condizione che: a) i periodici in questione abbiano una tiratura, certificata da fattura della tipografia, di almeno cinquemila copie per numero, se in distribuzione gratuita, o di cinquecento copie per numero, se in vendita in edicola, in libreria o in abbonamento postale; b) abbiano una periodicita' regolare di almeno quarantadue uscite per i settimanali, venti uscite per i quindicinali e dieci uscite per i mensili; c) abbiano una foliazione di almeno sedici pagine; d) abbiano come collaboratori redazionali almeno due giornalisti pubblicisti; e) effettuino regolari ritenute d'acconto sui compensi dei collaboratori, anche non iscritti all'albo dei pubblicisti; f) siano dedicate alla societa' e alla vita politica locale, alla cronaca e alle istituzioni almeno un quarto delle pagine. 3. I contributi di cui al comma 1, lettera b) sono concessi fino ad un importo massimo di lire quattro milioni l'anno. 4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri benefici erogati allo stesso titolo ai sensi di leggi nazionali o di altre leggi regionali. Art. 7 (Contributi alle imprese di distribuzione locale e ai punti vendita della stampa quotidiana e periodica) 1. Per il fine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), la Regione concede contributi: a) alle imprese di distribuzione locale per: 1) l'acquisto di attrezzature, nel limite del dieci per cento del costo e nella misura massima di lire 15 milioni; 2) il pagamento del canone di locazione di magazzini e capannoni, nel limite del dieci per cento del canone annuo e nella misura massima di lire 10 milioni; b) ai titolari di punti autorizzati di vendita di stampa quotidiana e periodica per spese di ammodernamento delle strutture nel limite del dieci per cento delle spese stesse e nella misura massima di lire 5 milioni. Art. 8 (Diffusione della stampa nelle scuole) 1. La Regione promuove, nell'ambito delle proprie competenze e d'intesa con gli organismi scolastici, la conoscenza degli organi di informazione stampata, radiotelevisiva e telematica, nelle scuole anche mediante convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 prevedono per gli studenti la possibilita' di conoscere l'utilizzo delle nuove tecnologie nella stampa, soprattutto per quanto attiene alla impaginazione ed alla composizione grafica, nonche' gli elementi fondamentali del linguaggio radiotelevisivo. Art. 9 (Formazione professionale) 1. Per il fine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), la Regione promuove, nell'ambito dei piani formativi regionali di cui alla legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, avvalendosi della collaborazione dell'ordine dei giornalisti, l'istituzione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per giornalisti e tecnici dell'informazione, la cui gestione può essere affidata, mediante la stipula di apposite convenzioni, a enti pubblici o privati o ai soggetti iscritti al registro di cui alla l. 249/1997. 2. Per la realizzazione dei corsi di cui al comma 1 possono essere utilizzati, sulla base delle modalita' previste nei piani formativi predisposti dall'Assessorato competente, gli stanziamenti di bilancio dedicati al piano generale della formazione professionale, nonche' i finanziamenti comunitari per progetti finalizzati. SEZIONE II RADIOTELEVISIONE Art. 10 (Convenzioni con le imprese radiotelevisive) 1. Per realizzare le finalita' della presente legge la Regione puo' stipulare convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) limitatamente a quelle di carattere no-profit. 2. Le convenzioni possono avere ad oggetto la trasmissione delle sedute del Consiglio regionale e delle iniziative che la Regione ritiene piu' opportune per favorire la conoscenza dell'attivita' istituzionale della Regione e degli enti locali. 3. Per la trasmissione delle sedute consiliari di cui al comma 2, la convenzione deve essere sottoposta all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la competente commissione consiliare. CAPO III DISPOSIZIONI FINALI Art. 11 (Modalita' di applicazione) 1. Le domande per usufruire dei benefici di cui all'articolo 3 devono essere presentate entro il 31 maggio di ogni anno all'Assessorato competente in materia di sviluppo economico e attivita' produttive con allegata la seguente documentazione: a) estremi dell'iscrizione presso i registri di cui alla l. 249/1997; b) la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), per la carta stampata, articolo 3, comma 1, lettera b), per le emittenti televisive, articolo 3, comma 1, lettera c), per le emittenti radiofoniche, articolo 3, comma 1, lettera d), per le pubblicazioni editoriali; c) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 per la definizione delle priorita'; d) dichiarazione di non versare nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 4; e) la documentazione di cui all'articolo 3, comma 5. 2. Le domande per usufruire dei benefici di cui all'articolo 6 devono essere presentate entro il 31 maggio di ogni anno all'Assessorato competente in materia di sviluppo economico e attivita' produttive e devono contenere: a) le fatture da cui risulti il pagamento della carta; b) le fatture della tipografia da cui risulti la tiratura ovvero la documentazione comprovante il numero delle copie vendute; c) le copie uscite nell'ultimo anno da cui risulti la regolare periodicita'; d) la documentazione che comprovi il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere d) ed e). 3. Le domande per usufruire dei benefici di cui all'articolo 5 devono essere presentate, entro il 31 maggio di ogni anno, all'Assessorato competente in materia di sviluppo economico e attivita' produttive e devono contenere: a)copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto omologato e registrato delle societa'; b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2; c) documentazione comprovante le caratteristiche previste per poter fruire degli aiuti comunitari alle piccole e medie imprese. 4. Le domande per usufruire dei benefici di cui all'articolo 7 devono essere presentate, entro il 31 maggio di ogni anno, all'Assessorato competente in materia di sviluppo economico e attivita' produttive e devono contenere: a) la documentazione comprovante la qualita' di imprenditore di distribuzione ovvero copia del provvedimento autorizzatorio per la vendita di stampa quotidiana e periodica; b) le fatture da cui risulti: 1) l'acquisto di attrezzature, per i contributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), punto 1); 2) la copia del contratto di locazione registrato secondo le disposizioni vigenti, per i contributi di cui all'articolo 7, comma 1 lettera a), punto 2); 3) le spese per l'ammodernamento della struttura, per i contributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b). 5. La Giunta delibera sentita la commissione consiliare competente. 6. Le modalita' e le condizioni delle convenzioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono definite dalla Giunta regionale. 7. L'ammontare dei benefici concessi a ciascuna impresa ai sensi della presente legge, in applicazione delle vigenti disposizioni comunitarie non puo' in alcun caso superare in un triennio il controvalore di lire italiane di 100 mila ECU, calcolato in "equivalente sovvenzione lorda" secondo le modalita' stabilite dalla Comunita' europea. Art. 12 (Disposizioni finanziarie) 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'anno 1998 in 200 milioni, viene iscritto in termini di competenza al capitolo n. 22109 che viene istituito nel bilancio di previsione nel medesimo esercizio con la seguente denominazione: "Interventi della Regione per il pluralismo dell'informazione e per il sostegno all'editoria locale". 2. Per la copertura finanziaria dell'importo di cui al comma 1, si provvede con lo stanziamento previsto al capitolo 19001, lettera a), elenco 4, allegato al bilancio 1998, mentre per la copertura di cassa si provvede con lo stanziamento di pari importo previsto al capitolo 16325. 3. Entro il 30 aprile, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, provvede con propria deliberazione, alla ripartizione dell'importo previsto per l'attuazione. Art. 13 (Norme transitorie) 1. Per il primo anno di applicazione le domande per usufruire dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 devono pervenire all'Assesorato in materia di sviluppo economico e attivita' produttive entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |