Calendario venatorio regionale per la stagione 1985- 86.

Numero della legge: 66
Data: 10 maggio 1985
Numero BUR: 15
Data BUR: 30/05/1985

L.R. 10 Maggio 1985, n. 66
Calendario venatorio regionale per la stagione 1985- 86.

(Pubblicata nel B.U. 30 maggio 1985, n. 15)


Art. 1

I titolari di licenza di caccia rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare nella stagione venatoria 1985/ 1986 l' esercizio di caccia nel territorio della Regione a parita' di diritti e di doveri, nell' osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.


Art. 2

Ai fini della protezione e della razionale gestione delle risorse faunistiche della Regione, l' intero territorio del Lazio e' sottoposto al regime di caccia controllata.


Art. 3

La stagione venatoria ha inizio il 18 agosto 1985 e termina il 10 marzo 1986 compreso.


Art. 4

Durante la stagione venatoria di cui al precedente articolo 3, l' esercizio venatorio e' consentito nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicati:
a) specie cacciabili nei giorni 18, 19, 25, 26 agosto e 1, 2 settembre 1985: alzavola, canapiglia, chiurlo, codone, colombaccio, combattente, fischione, folaga, frullino, gallinella d' acqua, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, passera mattugia, passero, pettegola, pittima reale, piviere, porciglione, quaglia, storno, tortora e volpe.
Per i giorni suindicati l' esercizio venatorio alle specie di cui alla presente lettera e' consentito solo da appostamento fisso gia' esistente o temporaneo che dovra' essere raggiunto ed abbandonato con fucile smontato od in apposita custodia.
E' data facolta' al presidente della giunta provinciale di autorizzare la caccia in forma vagante, anche con l' ausilio del cane da ferma, per la sola quaglia nei territori all' uopo determinati. Le amministrazioni provinciali che intendono avvalersi di tale facolta', dovranno rendere pubblico, almeno quindici giorni prima del 18 agosto, l' elenco ed i confini dei territori prescelti;
b) specie cacciabili dal 15 settembre al 30 dicembre 1985: allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, chiurlo, codone, colino della Virginia, colombaccio, combattente, coniglio selvatico, cornacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d' acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, lepre comune, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, passera mattugia, passero, pavoncella, pernice rossa, pettegola, pittima reale, piviere, porciglione, quaglia, starna, storno, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora e volpe.
La caccia alle specie coturnice e' consentita dal 13 ottobre al 30 novembre 1985 compreso. La caccia alla specie cinghiale, con esclusione dei giovani dell' anno con manto striato, e' consentita dal 2 novembre 1985 al 30 gennaio 1986.
Per il periodo dal 1° al 30 gennaio 1986 compreso le amministrazioni provinciali possono regolamentare la caccia al cinghiale stabilendone, per il territorio di competenza, i giorni, le zone e le modalita' di battuta. Il provvedimento di regolamentazione deve essere adottato e reso pubblico entro il 1° novembre 1985. L' esercizio venatorio alle specie di cui alla presente lettera e' consentito da appostamento fisso gia' esistente o da appostamento temporaneo ed in forma vagante anche con l' ausilio dei cani;
c) specie cacciabili dal 1° gennaio al 27 febbraio 1986: allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, chiurlo, codone, colombaccio, combattente, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d' acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, passera mattugia, passero, pavoncella, pettegola, pittima reale, piviere, porciglione, storno, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello e volpe.
L' esercizio venatorio alle specie di cui alla presente lettera e' consentito da appostamento fisso gia' esistente o temporaneo ed in forma vagante anche con l' ausilio del cane da ferma;
d) specie cacciabili dal 1° al 10 marzo 1986; allodola, beccaccino, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, frullino, gazza, ghiandaia, marzaiola, moretta, passero, pavoncella, piviere, porciglione, storno taccola, tordo bottaccio, tordo sassello e volpe.
Le' esercizio venatorio alle specie di cui alla presente lettera e' consentito da appostamento fisso o temporaneo che dovra' essere raggiunto ed abbandonato con fucile smontato od in apposita custodia. E' altresi' consentita la caccia in forma vagante, anche con l' ausilio del cane da ferma, esclusivamente entro una fascia di terreno di 100 metri dalle sponde dei fiumi, degli stagni, dei laghi naturali ed artificiali ed entro una fascia del litorale marino profonda 1.000 metri dal battente dell' onda.
Dal 1° gennaio al 27 febbraio 1986 compreso il presidente della giunta provinciale ha facolta' di autorizzare, stabilendone le modalita', l' uso dei cani da cerca e da seguito per la caccia alla volpe esclusivamente nei territori liberi alla caccia, da destinare alle azioni di ripopolamento di selvaggina.
Le amministrazioni provinciali provvedono al controllo degli animali predatori, di cui ai precedenti commi, nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente, arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando, l' equilibrio naturale.
Tale controllo deve essere, comunque, attuato da personale tecnico appositamente incaricato e con l' uso di mezzi selettivi, sentito il parere dell' istituto nazionale di biologia della selvaggina.
Ogni azione di immissione di selvaggina, al di fuori di quelle effettuate in strutture faunistico - venatorie disciplinate da apposite norme, deve essere conforme con i programmi annuali di immissione delle amministrazioni provinciali competenti per territorio, le quali provvedono al controllo.
I programmi di immissione predisposti dalle amministrazioni provinciali devono essere notificati alla Regione, assessorato all' agricoltura, foreste, caccia e pesca, preventivamente.
Ai fini della salvaguardia della specie coturnice e' data facolta' alle amministrazioni provinciali di vietare, anche per periodi e zone particolari, la caccia nei territori con presenza della specie predetta, a condizione che le zone vietate siano agevolmente individuabili da confini naturali o topografici. I periodi e le zone interessate dall' eventuale divieto posto dalle amministrazioni provinciali debbono essere prestabiliti entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione del calendario venatorio.


Art. 5

Il Presidente della Giunta reginale puo' vietare o ridurre la caccia, per periodi stabiliti, a determinate specie di selvaggina di cui ai precedenti articoli, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche o per malattie od altre calamita'.
Per esigenze di coordinamento con le altre Regioni la Giunta regionale puo' modificare con proprio provvedimento il presente calendario venatorio, in ordine alle specie cacciabili ed alle giornate di caccia, anche in modo differenziato per territori provinciali.


Art. 6

Per l' intera annata venatoria l' esercizio della caccia e' consentito limitatamente a tre giorni per ogni settimana che il titolare di licenza puo' scegliere tra quelli di domenica, lunedi', mercoledi', giovedi' e sabato, da segnare sul tesserino regionale di cui alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 31.
Il cacciatore ha l' obbligo di adempiere alle annotazioni sul tesserino come prescritto ed indicato sul medesimo. Il tesserino e' personale e non e' cedibile.


Art. 7

L' esercizio venatorio e' consentito secondo gli orari di seguito indicati, che, relativamente al periodo in cui vige l' ora legale, sono gia' stati adeguati:
a) nei giorni 18, 19, 25, 26 agosto 1985 e 1, 2 settembre 1985, dalle ore 5,40 al tramonto;
b) dal 15 al 28 settembre 1985, dalle ore 6,05 al tramonto;
c) dal 29 settembre al 14 ottobre 1985, dalle ore 5,30 al tramonto;
d) dal 16 al 31 ottobre 1985, dalle ore 5,45 al tramonto;
e) dal 2 al 14 novembre 1985, dalle ore 6 al tramonto;
f) dal 16 al 30 novembre 1985, dalle ore 6,20 al tramonto;
g) dal 1° al 15 dicembre 1985, dalle ore 6,40 al tramonto;
h) dal 16 al 30 dicembre 1985, dalle ore 6,40 al tramonto;
i) dal 1° al 15 gennaio 1986, dalle ore 6,40 al tramonto
l) dal 16 al 30 gennaio 1986, dalle ore 6,40 al tramonto;
m) dal 1° al 15 febbraio 1986, dalle ore 6,30 al tramonto;
n) dal 16 al 27 febbraio 1986, dalle ore 6,10 al tramonto;
o) dal 1° al 10 marzo 1986, dalle ore 5,50 al tramonto;
p) limitatamente alla specie beccaccia, l' orario di apertura e' posticipato alle ore 8.


Art. 8

Per ogni giornata consentita, ciascun cacciatore non potra' abbattere complessivamente piu' di due capi della selvaggina sottoelencata, con i limiti indicati a fianco di ciascuna specie:
a) cinghiale 1 capo
b) colino della Virginia 1 capo
c) coniglio selvatico 1 capo
d) coturnice 1 capo
e) lepre comune 1 capo
f) fagiano 2 capi
g) pernice rossa 1 capo
h) starna 1 capo
Delle altre specie consentite a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente piu' di quindici capi, di cui non piu' di dieci capi tra quaglie e tortore, dieci capi tra palmipedi e trampolieri, dieci folaghe, dieci colombacci, due beccacce.
I passeri e gli storni non rientrano nel limite sopra specificato.


Art. 9

L' addestramento e l' allenamento dei cani e' consentito, limitatamente ai terreni incolti ovvero liberi da coltivazioni in atto, con esclusione comunque dei boschi, dal 15 luglio al 12 agosto 1985 compreso e dal 4 al 9 settembre 1985 compreso ed a distanza non inferiore a 200 metri dalle zone di ripopolamento e cattura, bandite, zone di rifugio ed oasi di protezione.


Art.10

L' esercizio venatorio da appostamento temporaneo e' sottoposto alle seguenti prescrizioni:
a) quando l' appostamento comporta modificazioni del terreno e preparazioni di sito, il cacciatore deve richiedere il consenso del conduttore agricolo;
b) i bossoli delle cartucce, i contenitori di munizioni, eventuali rifiuti devono essere asportati al termine di ogni giornata;
c) la preparazione del sito con frasche e rami non puo' essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o comunque di interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, ne' con uso di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta di cui alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61;
d) la collocazione dell' appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento dei frutteti, vigneti o di altre colture arboree;
e) i danni provocati alle coltivazioni od agli impianti agricoli devono essere risarciti dal cacciatore che li ha cagionati al proprietario e/ o al conduttore agricolo.


Art. 11

E' vietato a chiunque:
a) l' esercizio venatorio in forma vagante nei territori in attualita' di coltivazione;
b) la posta serale e mattutina alla beccaccia nonche' la posta serale alla lepre;
c) l' uso di qualsiasi tipo di pastura ad ogni specie di selvaggina;
d) la caccia sotto qualsiasi forma di appostamento al beccaccino;
e) l' esercizio venatorio quando i terreni sono coperti in tutto o nella maggior parte da neve nonche' negli stagni, paludi e specchi d' acqua artificiali anche solo parzialmente gelati e su terreni allagati da piene di fiumi;
f) l' esercizio venatorio nei terreni e boschi distrutti o danneggiati dal fuoco ai sensi dell' articolo 6, punto d), della legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5;
g) l' esercizio venatorio nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle oasi di protezione;
h) l' esercizio venatorio in acque marine antistanti il litorale laziale;
i) usare richiami vivi accecati e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico od elettromagnetico, con o senza amplificazione di suono;
l) usare munizione spezzata per la caccia agli ungulati;
m) l' esercizio venatorio nelle zone adibite, a cura delle amministrazioni provinciali, alla protezione ed al rifugio della fauna sia stanziale che migratoria e segnalate da apposite tabelle perimetrali.
E' altresi' vietato l' esercizio venatorio nella fascia territoriale posta all' interno del grande raccordo anulare di Roma.


Art. 12

Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dall' articolo 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge, non espressamente richiamate dall' articolo 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, si applica la sanzione prevista dalla lettera n) di detto articolo.


Art. 13

Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio, vigono le norme di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968 e le disposizioni del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni purche' non in contrasto con la citata legge 27 dicembre 1977, n. 968.


Art. 14

Le norme e le limitazioni del presente calendario si applicano anche alle aziende faunistico - venatorie in quanto compatibili con l' indirizzo faunistico delle stesse.
Il solo prelievo della selvaggina, che determina l' indirizzo faunistico dell' azienda, e' regolato, per quanto concerne il numero dei capi da abbattere, dai piani di abbattimento approvati dall' Amministrazione regionale ai sensi dell' articolo 2 della legge 14 settembre 1982, n. 40.


Art. 15

Le amministrazioni provinciali sono tenute a dare periodica comunicazione all' Amministrazione regionale sulla propria attivita' inerente alla stagione venatoria 1985/ 1986, nonche' notificare di volta in volta i provvedimenti adottati nell' esercizio venatorio delle funzioni delegate con la presente legge.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.