DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Numero della legge: 30
Data: 16 luglio 1998
Numero BUR: 21
Data BUR: 30/07/1998

L.R. 16 Luglio 1998, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

S.O. n.3

S O M M A R I O


CAPO I
FINALITA' E DEFINIZIONI



Art. 1 - Norma generale - Finalita'

Art. 2 - Trasporto pubblico locale e regionale Art. 3 - Distinzione dei servizi di trasporto pubblico su strada

Art. 4 - Classificazione dei servizi di trasporto pubblico su strada

Art. 5 - Bacino di traffico



CAPO II
RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE COMPETENZE - ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE



Art. 6 - Funzioni e competenze della Regione

Art. 7 - Funzioni attribuite alle province

Art. 8 - Funzioni delegate alle province

Art. 9 - Compiti delle province connessi all'esercizio delle funzioni delegate

Art. 10 - Funzioni conferite ai comuni



CAPO III
PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE




Art. 11 - Piano regionale dei trasporti

Art. 12 - Organizzazione ed elementi essenziali del piano regionale dei trasporti

Art. 13 - Procedure per l'approvazione del piano regionale dei trasporti

Art. 14 - Piani urbani del traffico per la mobilita' nei territori comunali

Art. 15 - Piani di bacino per la mobilita' nei territori provinciali



CAPO IV
PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI



Art. 16 - Investimenti



CAPO V
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE



Art. 17 - Servizi minimi

Art. 18 - Programmi triennali. Finalita' e disciplina

Art. 19 - Procedure per l'affidamento dei servizi

Art. 20 - Obblighi dell'affidatario dei servizi

Art. 21 - Sanzioni, revoca e decadenza

Art. 22 - Subentro di impresa al precedente gestore

Art. 23 - Sub-affidamento dei servizi di trasporto




CAPO VI
CONTRATTI DI SERVIZIO




Art. 24 - Finalita' e durata dei contratti di servizio Art. 25 - Normativa europea, carta dei servizi e caratteristiche

Art. 26 - Contenuto dei contratti di servizio



CAPO VII
OSSERVATORIO PERMANENTE PER LA MOBILITA' E ALTRI ORGANISMI CONSULTIVI E DI PARTECIPAZIONE




Art. 27 - Finalita' e funzioni dell'osservatorio e dell'agenzia per la mobilita'

Art. 28 - Comitato consultivo per la mobilita'

Art. 29 - Partecipazione e diritti dei cittadini



CAPO VIII
FONDO REGIONALE TRASPORTI



Art. 30 - Finalita' e risorse



CAPO IX
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE



Art. 31 - Agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico

Art. 32 - Tessera di riconoscimento e documentazione riguardante il possesso dei requisiti

Art. 33 - Onere a carico della Regione

Art. 34 - Agevolazioni tariffarie concesse dagli enti locali



CAPO X
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI



Art. 35 - Norma finanziaria

Art. 36 - Norma transitoria riguardante la rete dei servizi minimi ed il relativo affidamento

Art. 37 - Norma transitoria per il riparto delle risorse finanziarie ai comuni per i servizi urbani ed interurbani

Art. 38 - Decorrenza della delega in materia di servizi di gran turismo

Art. 39 - Finanziamento delle funzioni conferite Art. 40 - Vigilanza e controllo

Art. 41 - Interventi sostitutivi

Art. 42 - Abrogazione di norme e relativa disciplina transitoria



CAPO I
FINALITA' E DEFINIZIONI




Art. 1
(Norma generale - Finalita')

1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5 e con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per effetto del conferimento dei compiti e delle funzioni in materia di trasporto locale e nell'esercizio delle funzioni di programmazione delegate ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 4, comma 4, nonche' del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 di attuazione della predetta legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, dallo Statuto, dai programmi di sviluppo economico e di assetto territoriale, persegue lo sviluppo ed il miglioramento del sistema del trasporto regionale e riconosce al trasporto pubblico locale un ruolo fondamentale per assicurare la mobilita' sociale sul territorio regionale, promuovendo, con il concorso degli enti locali, interventi finalizzati al riequilibrio modale attraverso il coordinamento dei sistemi di trasporto nonche' alla realizzazione di un sistema integrato della mobilita' e delle relative infrastrutture.

2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, la Regione attua misure idonee a:
a) conferire alle province e ai comuni tutte le funzioni ed i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'esercizio unitario a livello regionale;
b) ottimizzare l'utilizzazione dei finanziamenti stanziati, al fine di raggiungere un adeguato rapporto tra le risorse destinate rispettivamente all'esercizio ed agli investimenti, ivi compresa l'introduzione di tecnologie avanzate;
c) incentivare il miglioramento della mobilita' urbana, con particolare riguardo alle aree con elevati livelli di congestione e inquinamento, attraverso la razionalizzazione del traffico privato, il riassetto della rete e la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico.
d) incentivare il miglioramento della mobilita' extraurbana, attraverso il riassetto dell'intera rete, e la riorganizzazione dei servizi, anche per assicurare l'integrazione tra i diversi modi di trasporto;
e) determinare, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilita' dei cittadini;
f) incentivare il superamento degli assetti monopolistici e introdurre regole di concorrenzialita' nella gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, mediante il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore;
g) introdurre i contratti di servizio improntati a principi di economicita' ed efficienza idonei ad assicurare la completa corrispondenza tra obblighi imposti e risorse stanziate, al netto dei proventi tariffari, consentendo alle aziende che assicurano i servizi di trasporto pubblico di conseguire l'equilibrio gestionale;
h) ridefinire e realizzare l'integrazione tariffaria tra i vari modi di trasporto;
i) effettuare il monitoraggio della mobilita' regionale favorendo il flusso di informazioni tra gli enti territoriali, le aziende e gli utenti del trasporto pubblico.




Art. 2
(Trasporto pubblico locale e regionale)

1. Per trasporto pubblico locale e regionale si intendono i servizi pubblici di trasporto di persone e merci attribuiti alla Regione ed agli enti locali, che comprendono l'insieme dei sistemi di mobilita' terrestri, marittimi, lacuali, fluviali e aerei, che operano in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad offerta indifferenziata - anche se il pubblico e' costituito da una particolare categoria di persone - ed a condizioni prestabilite, nell'ambito del territorio regionale o infraregionale.

2. I servizi pubblici di trasporto di cui al comma 1 sono effettuati:
a) per ferrovia, per via aerea o per vie d'acqua;
b) su strada.

3. I servizi di cui al comma 2, lettera a) sono quelli specificati negli articoli 8, 9, 10 e 11 del d.lgs. 422/1997, nonche' quelli svolti dal servizio metropolitano.

4. I servizi di cui al comma 2, lettera b) sono quelli svolti dalle linee automobilistiche, nonche' da sistemi operanti in sede propria o con impianti fissi.




Art. 3
(Distinzione dei servizi di trasporto pubblico su strada)

1. I servizi di trasporto pubblico su strada si distinguono in servizi di linea:
a) urbani;
b) interurbani;
c) provinciali;
d) regionali;
e) interregionali;
f) di gran turismo.

2. Sono servizi di linea urbani:
a) i servizi svolti nell'ambito del territorio di un comune caratterizzati da una frequenza medio-alta di corse, in presenza di una sostanziale continuita' di insediamenti urbani;
b) i servizi di cui alla lettera a) che collegano il centro urbano con lo scalo ferroviario, con l'aeroporto, o con il porto, situati anche nel territorio di comuni limitrofi;
c) i servizi di cui alle lettere a) e b) che collegano il territorio di un comune con una parte marginale e circoscritta del territorio di un comune limitrofo.

3. Sono servizi di linea interurbani quelli svolti nel territorio di piu' comuni a bassa densita' abitativa e per soddisfare una domanda debole di trasporto.

4. Sono servizi di linea provinciali:
a) i servizi che collegano in modo continuativo il territorio di due o piu' comuni, ovvero il territorio dei comuni e il capoluogo di provincia;
b) i servizi che collegano il territorio di una provincia con una parte marginale e circoscritta del territorio di una provincia limitrofa.

5. Sono servizi di linea regionali i servizi che collegano il territorio di due o piu' province nell'ambito del territorio regionale.

6. Sono servizi di linea interregionali quelli che collegano il territorio della Regione Lazio con quello di una regione limitrofa.

7. Sono servizi di linea di gran turismo quelli che hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche delle localita' da essi collegate.



Art. 4
(Classificazione dei servizi di trasporto pubblico su strada)

1. I servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 3, in considerazione delle esigenze di mobilita' da soddisfare, sono classificati in:
a) ordinari;
b) a chiamata;
c) speciali;
d) sperimentali.

2. Sono servizi di linea ordinari quelli svolti con i sistemi di mobilita' indicati all'articolo 2, comma 4, nonche' con scale mobili, ascensori, funicolari ed altri mezzi idonei al trasporto di persone. Essi sono offerti alla generalita' degli utenti, secondo le normali condizioni di trasporto.

3. Sono servizi di linea a chiamata quelli effettuati in zone a bassa densita' abitativa, ovvero in territori a domanda debole con l'utilizzazione di idonee tecnologie ed espletati con l'effettuazione di:

a) percorrenze di base su percorsi fissi e percorrenze a chiamata su percorsi variabili;
b) percorrenze a chiamata su percorsi variabili.

4. Sono servizi di linea speciali quelli riservati a soggetti portatori di handicap e a mobilita' ridotta.

5. Sono servizi di linea sperimentali quelli effettuati con sistemi innovativi di trasporto e con sistemi che introducono l'utilizzazione di tecnologie avanzate.



Art. 5
(Bacino di traffico)

1. Per bacino di traffico si intende una parte del territorio regionale, che coincide con il territorio delle singole province, in cui, per ragioni di economicita', efficienza e produttivita', viene attuata la divisione della rete regionale dei servizi di trasporto effettuati con ogni modalita'.

2. Il bacino di traffico e' costituito da una equilibrata offerta di servizi per perseguire l'obiettivo del piu' alto grado di intermodalita' ed efficienza.



CAPO II
RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE COMPETENZE. ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE





Art. 6

(Funzioni e competenze della Regione)

1. La Regione, in materia di trasporto pubblico locale:
a) approva il piano regionale dei trasporti (PRT) ed i relativi aggiornamenti, tenendo conto della programmazione degli enti locali, ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalle province e dei piani urbani del traffico predisposti dai comuni, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico della Regione;
b) definisce gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, in particolare per i piani di bacino, per i piani urbani del traffico e per i programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico predisposti dagli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze;
c) predispone gli investimenti raccordandoli con quelli dello Stato e degli enti locali, mediante la sottoscrizione di appositi accordi di programma;
d) individua, d'intesa con gli enti locali ai sensi dell'articolo 17, la rete dei servizi minimi nonche' le aree a domanda debole, per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale in tali territori, da affidare a imprese in possesso dei requisiti per esercitare servizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada;
e) stabilisce le modalita' per la determinazione delle tariffe, anche allo scopo di completare la realizzazione dell'integrazione tariffaria tra i vari modi di trasporto;
f) provvede, tenendo conto della rete dei servizi minimi, alla ripartizione tra le province stesse delle risorse finanziarie previste dal fondo regionale dei trasporti di cui all'articolo 30 per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti suddetti ai sensi dell'articolo 8, nonche' per l'esercizio delle funzioni conferite ai comuni ai sensi dell'articolo 10 fatta eccezione di quanto previsto alla lettera m) del presente comma;
g) definisce i servizi su ferro attualmente in concessione alla societa' Ferrovie dello Stato S.p.A. (FS S.p.A.) e stipula i contratti di servizio inerenti ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale, in concessione alle ferrovie stesse;
h) svolge le funzioni ed i compiti di programmazione, di amministrazione e di controllo, definendo i servizi su ferro riguardanti le ferrovie attualmente in concessione a soggetti diversi da FS S.p.A.;
i) realizza con il Ministero dei trasporti un accordo di programma per definire i finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico delle ferrovie di cui alla lettera h);
j) svolge le funzioni ed i compiti che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, attribuiti alle Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, introducendo regole di concorrenzialita' nella gestione dei servizi e stipula i relativi contratti di servizio e tutti gli adempimenti conseguenti;
k) svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento sulle attivita' conferite per effetto della presente legge e delle altre norme regionali in materia, ivi comprese quelle riguardanti il rilascio di autorizzazioni per effettuare servizi di linea con autobus destinati al servizio di noleggio da rimessa e viceversa ai sensi del combinato disposto degli articoli 82 e 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
l) svolge funzioni di direttiva, vigilanza e sostituzione sulle attivita' delegate alle province, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni;
m) assegna ed eroga direttamente alla Citta' metropolitana di Roma le risorse finanziarie per i servizi minimi svolti nel territorio di competenza;
n) individua i criteri per l'espletamento dei servizi di linea speciali di cui all'articolo 4, comma 4, ricercando la massima integrazione con la rete dei servizi di trasporto pubblico locale e promuove la realizzazione dei servizi di linea sperimentali di cui all'articolo 4, comma 5, individuandone la localizzazione;
o) cura l'osservatorio permanente per la mobilita'.

2. Salvi i compiti di gestione svolti dai dirigenti delle competenti strutture regionali ai sensi della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25, alle funzioni ed alle competenze di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale con proprio atto, tranne che per l'approvazione degli atti di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 1, a cui provvede il Consiglio regionale.



Art. 7
(Funzioni attribuite alle province)

1. Sono attribuite alle province, ai sensi del d.lgs. 422/1997, le seguenti funzioni:
a) la predisposizione dei piani di bacino per assicurare la mobilita' nell'ambito del territorio provinciale, sulla base della rete dei servizi minimi e degli indirizzi della Regione; nei suddetti piani sono compresi quelli per la mobilita' delle persone handicappate di cui all'articolo 8, comma 2, lettera h);
b) l'istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a).




Art. 8
(Funzioni delegate alle province)

1. In attuazione dell'articolo 7 del d.lgs 422/1997 la Regione delega alle province tutte le funzioni ed i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.

2. Per effetto di quanto previsto nel comma 1 sono delegate alle province le funzioni riguardanti:
a) i servizi di linea provinciali e regionali di cui all'articolo 3, commi 4 e 5. Le funzioni riguardanti le linee regionali sono delegate alla provincia nel cui territorio si svolge la prevalente attivita' economica della linea in termini di utenza;
b) l'approvazione dei programmi triennali per definire il livello dei servizi minimi dei rispettivi bacini, sentiti gli enti locali, tenendo conto delle risorse finanziarie attribuite dalla Regione, privilegiando l'integrazione tra le varie modalita', favorendo quella di minore impatto ambientale e scegliendo tra piu' soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di trasporto quella che comporta costi minori;
c) l'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per far fronte agli impegni derivanti dai contratti di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi di cui alla lettera a);
d) l'assegnazione ai comuni facenti parte dei rispettivi bacini di traffico, sulla base della spesa storica, della popolazione residente e delle caratteristiche del territorio, delle risorse finanziarie occorrenti per far fronte agli impegni necessari per assicurare i servizi minimi urbani ed interurbani. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera m) e dall'articolo 9, comma 1, lettera a), tali risorse possono essere assegnate esclusivamente per i servizi svolti in comuni con popolazione non inferiore a diecimila abitanti, nonche' in quelli con popolazione inferiore che abbiano provveduto a consorziarsi tra di loro, raggiungendo il suddetto limite. Per i Comuni di Ponza e Ventotene non si applica tale limite;
e) le funzioni amministrative relative all'assegnazione dei contributi per gli investimenti;
f) le funzioni amministrative relative all'esercizio delle attivita' di noleggio da rimessa con autobus;
g) le funzioni relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, relative al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarita' del servizio di trasporto su strada, della idoneita' del percorso, delle sue variazioni, nonche' dell'ubicazione delle fermate;
h) l'elaborazione dei piani per la mobilita' delle persone handicappate, previsti dall'articolo 26, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
i) la definizione e l'approvazione della rete dei servizi pubblici di gran turismo su gomma nel territorio di rispettiva competenza, promuovendo, ove necessario, l'intesa dei cui all'articolo 9, comma 1, lettera c);
l) il rilascio del nulla osta per la dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio nonche' per la cessione delle aziende private;
m) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera k);
n) la vigilanza sulla regolarita' dell'esercizio, sulla qualita' del servizio e sui risultati del medesimo.

3. Restano ferme le funzioni in materia di trasporti gia' delegate alle province ai sensi della l.r. 4/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con appositi accordi di programma tra la Regione e le province sono definite le modalita' ed i tempi di attuazione dei conferimenti di cui al presente articolo.




Art. 9
(Compiti delle province connessi all'esercizio delle funzioni delegate)

1. Le province, nell'ambito delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 8 provvedono a:
a) individuare i comuni per i quali, in considerazione delle caratteristiche territoriali, sociali ed economiche, nonche' della variazione del numero dei cittadini presenti nel corso dell'anno, in relazione ai flussi turistici stagionali, non si applica il limite dei diecimila abitanti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d);
b) dare indirizzi ai comuni per gli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
c) promuovere l'intesa con la provincia limitrofa per lo svolgimento di servizi che collegano il territorio di due o piu' province;
d) svolgere le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di competenza, per la scelta degli affidatari dei servizi anzidetti e la stipula dei relativi contratti di servizio;
e) erogare il corrispettivo previsto dai contratti di servizio e porre in essere tutti gli adempimenti previsti in caso di variazione del servizio;
f) inviare alla Regione i dati nonche' i risultati della rendicontazione annuale previsti dai contratti di servizio, necessari per le finalita' istituzionali della Regione;
g) provvedere agli adempimenti previsti per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera i) in materia di servizi pubblici di gran turismo su gomma.




Art. 10
(Funzioni conferite ai comuni)

1. Relativamente ai servizi di linea urbani ed interurbani di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni:
a) redazione ed approvazione dei piani urbani del traffico, al fine di assicurare un adeguato livello di mobilita' nell'ambito del territorio comunale, sulla base degli indirizzi della Regione, ivi compresi i piani per la mobilita' delle persone handicappate di cui all'articolo 26, comma 3, della l. 104/1992;
b) definizione della rete dei servizi minimi di propria competenza e approvazione, d'intesa con la provincia competente, dei relativi programmi triennali, tenendo conto delle risorse finanziarie attribuite dalla provincia stessa, privilegiando l'integrazione tra le varie modalita' e favorendo quella di minore impatto ambientale e scegliendo tra piu' soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di trasporto, quella che comporta i minori costi;
c) far fronte agli adempimenti previsti all'articolo 14, commi 4 e 5 del d.lgs. 422/1997, previa intesa con i comuni limitrofi, relativi rispettivamente ai servizi pubblici in territori a domanda debole ed alla possibilita' di organizzare la rete di servizi di linea nelle aree urbane e suburbane, diversificando il servizio stesso con l'utilizzazione di veicoli fino a nove posti;
d) promozione dell'intesa con i comuni limitrofi per lo svolgimento dei servizi di cui ai commi 2, lettere b) e c) e 3 dell'articolo 3;
e) istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli di cui alla lettera b), con oneri a carico dei propri bilanci;
f) regolamentazione dei servizi svolti in economia, fermo restando l'obbligo di:
1) istituire un conto economico distinto per i servizi di trasporto in gestione diretta;
2) raggiungere il rapporto dello 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi;
3) applicare le procedure di cui all'articolo 19, comma 1 ove non venga raggiunto il rapporto di cui al numero 2);
g) affidamento dei servizi di competenza;
h) vigilanza sulla regolarita' dell'esercizio, sulla qualita' del servizio e sui risultati del medesimo.

2. Nel caso di servizi di cui all'articolo 3, comma 3, qualora i comuni non provvedano a svolgere i servizi stessi, vi provvede la provincia previa apposita convenzione con i comuni interessati.

3. Sono delegate ai comuni le seguenti funzioni:
a) approvazione della rete dei servizi pubblici di gran turismo nel territorio di rispettiva competenza;
b) rilascio del nulla osta per la dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio, nonche' per la cessione delle aziende private;
c) rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera k);
d) svolgimento delle funzioni relative all'accertamento di cui all'articolo 5, ultimo comma del d.p.r. 753/1980, come specificate nell'articolo 8, comma 2, lettera g).

4. Sono connessi all'esercizio delle funzioni conferite ai sensi dei commi 1 e 3 i seguenti compiti:
a) svolgimento delle procedure concorsuali per la scelta degli affidatari dei servizi di competenza e stipula dei relativi contratti di servizio;
b) erogazione del corrispettivo previsto dai contratti di servizio e compimento degli adempimenti previsti in caso di variazione del servizio;
c) invio alla Regione e alla provincia competente dei dati nonche' dei risultati della rendicontazione annuale previsti dai contratti di servizio, necessari per le finalita' istituzionali dei rispettivi enti.

5. Restano ferme le funzioni in materia di trasporti gia' conferite ai comuni ai sensi della l.r. 4/1997 e successive modifiche ed integrazioni.




CAPO III
PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE



Art. 11
(Piano regionale dei trasporti)

1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di programmazione, approva il PRT, tenendo conto della programmazione degli enti locali ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalle province e dei piani urbani del traffico predisposti dai comuni, in base a una visione integrata dei vari modi di trasporto e delle relative infrastrutture, e configura un sistema coordinato di trasporti funzionale alle previsioni di sviluppo socio-economico e di riequilibrio territoriale della Regione.




Art. 12
(Organizzazione ed elementi essenziali del piano regionale dei trasporti)

1. Per le finalita' di cui all'articolo 11 il PRT, nel rispetto di criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilita':
a) individua le azioni politico-amministrative della Regione nel settore dei trasporti nel breve e medio termine;
b) individua le infrastrutture che interessano il settore;
c) contiene gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, compresi quelli per il trasporto degli handicappati, ed in particolare per l'elaborazione dei piani di bacino da parte delle province e dei piani urbani del traffico da parte dei comuni, anche per assicurarne la coerenza con il piano;
d) individua le misure per assicurare una rete di trasporti che realizzi l'integrazione tra i vari modi di trasporto, con l'obiettivo di decongestionare il traffico, ridurre i tempi di percorrenza e disinquinare l'ambiente.

2. Costituiscono inoltre elementi essenziali del PRT i piani settoriali relativi al trasporto aereo, lacuale, marittimo e delle merci. I piani sopra individuati possono essere predisposti anche in tempi diversi tra di loro, ferma restando la loro configurazione in maniera integrata.




Art. 13

(Procedura per l'approvazione del piano regionale dei trasporti)

1. L'assessorato regionale competente in materia di trasporti predispone uno schema di PRT. A tal fine può avvalersi anche della collaborazione di esperti esterni, di istituti universitari, ovvero di istituti di ricerca e culturali.

2. Lo schema di PRT di cui al comma 1 e' approvato dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, e' pubblicato sul B.U.R. e contestualmente inviato alle province ed ai comuni capoluoghi di provincia.

3. Tutti i soggetti interessati possono far pervenire alla Regione osservazioni scritte entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2. Trascorso il predetto termine il Presidente della Giunta regionale provvede ad indire un'apposita conferenza regionale, per un esame congiunto dello schema di PRT.

4. Alla predetta conferenza sono invitati a partecipare gli enti locali e loro associazioni, le rappresentanze delle forze economiche, imprenditoriali, sociali, culturali nonche' le associazioni degli utenti e degli esercenti del trasporto pubblico e privato.

5. La Giunta regionale, dopo aver esaminato le proposte e le osservazioni scaturite nel corso della fase partecipativa di cui al comma 4, apporta eventuali modificazioni e integrazioni allo schema di PRT.

6. La proposta di PRT adottata dalla Giunta regionale e' trasmessa al Consiglio regionale, per l'esame e l'approvazione.




Art. 14
(Piani urbani del traffico per la mobilita' nei territori comunali)

1. Ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2 del d.lgs. 285/1992, i piani urbani del traffico sono adottati dai comuni con popolazione residente superiore a trentamila abitanti nonche' dai comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti, individuati dalla Regione.

2. Ferme restando le finalita' previste dall'articolo 36, comma 4 del d.lgs. 285/1992, i piani urbani del traffico veicolare sono predisposti nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro dei lavori pubblici, pubblicate nel supplemento ordinario alla G.U. n. 146 del 24 giugno 1995, nonche' degli indirizzi della Giunta regionale.




Art. 15
(Piani di bacino per la mobilita' nei territori provinciali)

1. I piani riguardanti i bacini di cui all'articolo 5 sono predisposti e approvati dalle province con l'obiettivo di assicurare la mobilita' nell'ambito dei rispettivi territori, nonche' i collegamenti con Roma, tenendo conto degli indirizzi e dei contenuti della pianificazione regionale, sentiti i comuni interessati.

2. I piani di bacino, tenuto conto dei risultati dell'analisi della domanda e dell'offerta di mobilita', di quella delle infrastrutture nonche' dell'assetto socio-economico e territoriale sono finalizzati a:
a) eliminare le sovrapposizioni, i parallelismi e le duplicazioni tra i diversi vettori;
b) favorire l'integrazione tra i diversi modi di trasporto; c) individuare le aree a domanda debole, con il conseguente adeguamento dell'offerta dei servizi di trasporto, comunicandole alla Regione, per l'aggiornamento della rete dei servizi minimi;
d) individuare gli interventi sulle infrastrutture per adeguarle alle esigenze del trasporto pubblico locale.




CAPO IV
PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI



Art. 16
(Investimenti)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), la Giunta regionale predispone gli investimenti, distinti in base alle infrastrutture da realizzare ed ai mezzi di trasporto pubblico e relative attrezzature e beni strumentali da acquistare, anche sulla base delle disposizioni e modalita' contenute nell'articolo 15 del d.lgs. 422/1997.

2. Per l'individuazione delle infrastrutture, delle risorse necessarie, delle fonti di finanziamento e dei tempi di realizzazione si applicano le norme di cui all'articolo 15 del d.lgs. 422/1997.

3. Per quanto attiene ai mezzi di trasporto e relative
attrezzature e beni strumentali, con esclusione del materiale ferroviario, la Giunta regionale, previa intesa con le province e la Citta' metropolitana di Roma, approva piani specifici contenenti:
a) l'individuazione della tipologia dei mezzi e attrezzature per i servizi di competenza della Regione, delle province e dei comuni;
b) le risorse finanziarie necessarie e la loro fonte di finanziamento;
c) i soggetti assegnatari.

4. Per il raggiungimento dell'intesa di cui al comma 3, il Presidente della Giunta regionale convoca un'apposita conferenza dei servizi. Ove in tale sede non venga raggiunta l'intesa, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, puo' assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento.



CAPO V
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE




Art. 17
(Servizi minimi)

1. La rete dei servizi minimi e' individuata con atto della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente che deve esprimere il parere nel termine di 15 giorni, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del d.lgs. 422/1997, sulla base:
a) dell'integrazione fra le reti di trasporto;
b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
c) della fruibilita' dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;
d) della necessita' di ridurre la congestione e l'inquinamento;
e) delle necessita' di trasporto delle persone con ridotta capacita' motoria.

2. La Regione, le province ed i comuni, per i servizi di rispettiva competenza, definiscono il livello dei servizi minimi e gli obblighi di servizio pubblico, con oneri a carico del bilancio regionale, tenendo conto delle risorse attribuite.

3. La rete dei servizi minimi di cui al presente articolo ed all'articolo 18, comma 2 puo' essere individuata anche prima della definitiva approvazione del PRT di cui all'articolo 11.

4. Per raggiungere l'intesa di cui all'articolo 16, comma 2 del d.lgs. 422/1997 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4 della presente legge.

5. Nel caso che i servizi si svolgano in territori montani, alla conferenza di cui all'articolo 16, comma 4 partecipano anche le comunita' montane competenti.




Art. 18
(Programmi triennali. Finalita' e disciplina)

1. L'organizzazione dei servizi del trasporto pubblico e' finalizzata a soddisfare qualitativamente e quantitativamente la domanda di mobilita' dei cittadini e ispirata alla realizzazione di principi di economicita' e di efficienza, da conseguire anche mediante l'integrazione modale dei servizi stessi.

2. Al fine di disciplinare il trasporto pubblico locale e di definire il livello dei servizi minimi di cui all'articolo 17, la Regione per i servizi di propria competenza e le province nell'ambito dei singoli bacini di traffico, nel rispetto degli indirizzi della Regione e sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative, nonche' le associazioni dei consumatori, approvano programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale, contenenti:
a) l'organizzazione dei servizi;
b) l'integrazione modale e tariffaria;
c) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti in materiale rotabile;
d) le modalita' di determinazione delle tariffe;
e) le modalita' di attuazione e revisione dei contratti di servizio;
f) il sistema di monitoraggio dei servizi;
g) i criteri per la riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento ambientale.

3. I comuni provvedono, per le finalita' di cui al comma 1, per i servizi di propria competenza, ad approvare i rispettivi programmi triennali dei servizi minimi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b).

4. Al fine di realizzare economie di scala o di gestione, nonche' una maggiore funzionalita' dei servizi, due o piu' comuni limitrofi possono consorziarsi tra di loro.




Art. 19
(Procedure per l'affidamento dei servizi)

1. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialita' nella gestione, per l'affidamento dei servizi di trasporto facenti parte della rete dei servizi minimi, la Regione, le province ed i comuni, in base alla rispettiva competenza conferita ai sensi della presente legge, fanno ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore dei servizi e dei soci privati delle societa' che gestiscono i servizi, in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi e sulla costituzione delle societa' miste.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'affidamento dei servizi avviene con provvedimento amministrativo tenendo conto che:
a) per la scelta del gestore dei servizi si applica la procedura ristretta, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
b) per quanto riguarda l'aggiudicazione, si tiene conto del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b) del d.lgs. 158/1995;
c) per la scelta dei soci privati delle societa' miste si applica il procedimento pubblico di confronto concorrenziale.

3. Per i servizi attualmente gestiti direttamente dagli enti locali o da questi affidati direttamente ai propri consorzi o alle proprie aziende speciali, e' escluso l'ampliamento dei bacini di servizio rispetto a quelli gia' gestiti nelle forme anzidette alla data di entrata in vigore del d.lgs. 422/1997, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera c) dello stesso d.lgs. 422/1997.

4. Nel caso di trasformazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 3 del d.lgs. 422/1997, da effettuarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aziende speciali o dei consorzi, che attualmente sono affidatari dei servizi della Regione, i servizi possono essere affidati direttamente alla societa' derivante dalla trasformazione, mediante la stipula dei relativi contratti di servizio per un periodo non superiore ai cinque anni.

5. Decorso il periodo di validita' del contratto di servizio, ivi compreso quello stipulato ai sensi del comma 4, i servizi devono essere affidati facendo ricorso alle procedure concorsuali di cui al comma 1.




Art. 20

(Obblighi dell'affidatario dei servizi)

1. L'affidatario del servizio e' tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione della gara e dalla sottoscrizione del contratto di servizio di cui all'articolo 24.

2. In particolare l'affidatario e' tenuto a:
a) effettuare il servizio come previsto dal contratto;
b) garantire la puntualita', la regolarita' e la sicurezza del servizio;
c) utilizzare personale qualificato e materiale idoneo;
d) garantire un servizio di qualita' e una adeguata informazione all'utenza;
e) fornire all'ente affidante e alla Regione i dati ritenuti necessari e richiesti dagli enti stessi, utilizzando anche i supporti informatici;
f) adottare la carta dei servizi per il settore dei trasporti.




Art. 21
(Sanzioni, revoca e decadenza)

1. L'ente affidante applica le sanzioni in presenza delle infrazioni specificamente previste nel contratto di servizio con gli effetti specificati nel contratto stesso.

2. L'ente affidante ha facolta' di revocare l'affidamento, con atto motivato, con conseguente risoluzione del contratto di servizio in caso di modifiche o revisione sostanziale dell'organizzazione dei servizi o di parte di essi, ovvero nei casi in cui venga meno l'interesse pubblico, cosi' come previsto dal contratto di servizio.

3. L'affidatario incorre nella decadenza dall'affidamento, con conseguente risoluzione del contratto di servizio:
a) nel caso previsto dall'articolo 24, comma 5;
b) nel caso che vengano meno i requisiti di idoneita' morale, finanziaria e professionale, previsti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448;
c) per gravi irregolarita' o mancanze in materia di sicurezza del servizio.




Art. 22
(Subentro di impresa al precedente gestore)


1. In tutti i casi di subentro di un'impresa al precedente gestore si applicano le seguenti disposizioni:
a) il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante e' disciplinato dall'articolo 26, allegato A, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;
b) il materiale rotabile funzionale all'effettuazione del servizio, acquistato con contributi pubblici, e' ceduto all'impresa subentrante al valore residuo iscritto in bilancio, al netto dei contributi pubblici ricevuti all'atto dell'acquisto del materiale anzidetto.




Art. 23
(Sub-affidamento dei servizi di trasporto)

1. E' consentito il sub-affidamento dei servizi, previa autorizzazione dell'ente affidante, allo scopo di realizzare economie nei costi dei servizi di trasporto previsti dalla presente legge, entro il limite massimo del 12 per cento dei servizi eserciti, nel rispetto delle procedure disciplinate dal d.lgs. 158/1995.

2. Le cooperative tra dipendenti, derivanti dalla trasformazione di aziende speciali o consorzi, hanno precedenza nel sub-affidamento dei servizi.

3. L'affidatario resta comunque unico responsabile del servizio.

4. L'impresa sub-affidataria deve possedere i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada ed e' tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di trasporto pubblico di persone ed in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la regolarita', la qualita' del servizio ed il trattamento contrattuale del personale, pena la decadenza dal sub-affidamento.

5. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento viene meno contestualmente il sub-affidamento, senza il riconoscimento di alcun importo, a titolo di indennizzo, da parte dell'ente affidante.




CAPO VI
CONTRATTI DI SERVIZIO




Art. 24
(Finalita' e durata dei contratti di servizio)

1. I contratti di servizio regolano l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi modalita' effettuati. Essi vengono stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1999.

2. I contratti di cui al comma 1 devono prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi che, al netto dei costi delle infrastrutture, deve raggiungere almeno lo 0,35 a partire dal 1° gennaio 2000.

3. I servizi urbani, interurbani ed interregionali in corso, eserciti da soggetti diversi dalle aziende speciali e dagli enti locali e dai loro consorzi in base ad atti di concessione emessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2001, a condizione che vengano riconosciuti come servizi minimi. Per essi si procede alla stipula del contratto di servizio con l'attuale affidatario, di durata triennale, con decorrenza 1° gennaio 1999. Gli atti di concessione cessano di produrre effetti dal 1° gennaio 2002 e per l'affidamento dei servizi si procede ai sensi dell'articolo 19, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22.

4. Per agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 2, gli enti affidanti possono provvedere alla ristrutturazione o riduzione della rete, individuando quella dei servizi minimi, anche per i servizi in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il mancato raggiungimento del rapporto di cui al comma 2, a decorrere dal 1 gennaio 2000, comporta la pronunzia di decadenza dall'affidamento e conseguentemente la risoluzione del contratto salvo quanto previsto al comma 10. In tal caso la scelta del nuovo affidatario e' effettuata secondo le procedure concorsuali di cui all'articolo 19, comma 1 e si applica la disciplina prevista dall'articolo 22, comma 1, lettera a). Il precedente gestore e' tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo affidatario.

6. Agli oneri a carico degli enti contraenti, previsti dai contratti di servizio, devono corrispondere le risorse finanziarie effettivamente disponibili. In caso contrario i contratti di servizio sono nulli.

7. La Regione e' autorizzata a sottoscrivere il contratto di servizio per l'intero periodo di validita' con assunzione della relativa obbligazione per l'intero periodo. Il bilancio annuale e poliennale assicurano la copertura finanziaria per obbligazioni che vengono a scadenza nei relativi esercizi finanziari.

8. La norma di cui al comma 7 si applica anche per i finanziamenti che la Regione assicura agli enti sub-regionali per la stipula dei rispettivi contratti di servizio.

9. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati almeno sette mesi prima dell'inizio del periodo di validita', mentre per i servizi su gomma i contratti anzidetti sono stipulati almeno un mese prima dell'inizio del periodo di validita'.

10. In sede di prima applicazione della presente legge, ove non venga raggiunto il rapporto di cui al comma 2, entro il termine previsto, l'ente affidante puo' prorogare la scadenza di un biennio, previa presentazione, da parte dell'affidatario, di un piano biennale di riequilibrio del rapporto tra ricavi e costi.




Art. 25
(Normativa europea, carta dei servizi e caratteristiche)

1. I contratti di servizio devono essere predisposti nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 14, comma 2 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969, cosi' come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio del 20 giugno 1991, nonche' nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici, cosi' come fissati dalla carta dei servizi del settore trasporti.

2. Le norme della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, si applicano anche al settore dei trasporti regionali e locali.




Art. 26
(Contenuto dei contratti di servizio)

1. I contratti di servizio devono contenere:
a) il periodo di validita', comunque non superiore a tre anni, rinnovabile per un biennio, previa revisione del contratto di servizio;
b) l'oggetto del contratto;
c) le caratteristiche dei servizi offerti ed il relativo programma analitico di esercizio;
d) i casi in cui puo' o deve essere variato il programma;
e) l'obbligo dell'affidatario di utilizzare personale qualificato e mezzi idonei a garantire la sicurezza del servizio;
f) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di eta', manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli utilizzati, nonche' in termini di regolarita' e di affidabilita' dei servizi, di puntualita' delle singole corse, di comunicazione all'utenza, di rispetto per l'ambiente e di rispetto della carta dei servizi;
g) la struttura tariffaria adottata ed i sistemi per il rilevamento automatizzato della utenza utilizzati;
h) gli importi dovuti dall'ente affidante all'impresa di trasporto affidataria per le prestazioni oggetto del contratto, tenuto conto anche degli obblighi di servizio di cui all'articolo 17 del d.lgs. 422/1997, nonche' le modalita' ed i tempi dei rispettivi pagamenti;
i) l'obbligo di fornire la rendicontazione annuale;
j) i casi di revisione degli importi di cui alla lettera h) ed i limiti percentuali entro cui puo' essere prevista la revisione;
k) le modalita' di modificazione dei contratti
successivamente alla conclusione, anche per tener conto dei mutamenti imprevedibili;
l) le garanzie che devono essere prestate dall'impresa di trasporto affidataria del servizio;
m) gli effetti derivanti dalla revoca o dalla decadenza dall'affidamento del servizio, ivi compresi i casi in cui non spetta alcun indennizzo;
n) i casi di risoluzione del contratto;
o) la ridefinizione dei rapporti, relativamente ai lavoratori dipendenti ed al capitale investito dall'affidatario, in caso di notevole discontinuita' nell'entita' dei servizi durante il periodo di validita' del contratto di servizio, fatto salvo quanto previsto alla lettera p);
p) l'obbligo di applicare, per le singole tipologie di servizio, i rispettivi contratti collettivi di lavoro;
q) la disciplina da applicare nel caso di sub-affidamento dei servizi;
r) l'obbligo dell'affidatario di fornire i dati su supporto cartaceo ed informatico;
s) le modalita' di svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo da parte dell'ente affidante;
t) le procedure da osservare in caso di controversie e il Foro competente in caso di contenzioso;
u) l'obbligo di applicare le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.




CAPO VII
OSSERVATORIO PERMANENTE PER LA MOBILITA' E ALTRI ORGANISMI CONSULTIVI E DI PARTECIPAZIONE


Art. 27
(Finalita' e funzioni dell'osservatorio e dell'agenzia per la mobilita')

1. Al fine di tenere sotto costante controllo la evoluzione della mobilita' regionale ed in particolare le reti di trasporto e le relative infrastrutture, la qualita' ed il livello dei servizi, la efficienza delle aziende di trasporto, la sicurezza e l'impatto del sistema dei trasporti sul territorio e sull'ambiente, e' istituito l'osservatorio permanente della mobilita'. L'osservatorio e' gestito da una struttura regionale istituita ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 25/1996.

2. L'osservatorio di cui al comma 1 provvede:
a) a definire le grandezze da monitorare, le modalita' di rilievo ed il relativo livello di dettaglio, le procedure per la raccolta ed elaborazione dei dati che devono essere forniti dai vari soggetti operanti nel settore della mobilita';
b) ad individuare i modelli piu' efficaci per la rappresentazione dello stato della mobilita' regionale mediante l'uso di appropriati sistemi informatizzati, nonche' a promuovere ed effettuare indagini sistematiche o finalizzate, anche avvalendosi di istituti universitari o di altri soggetti specializzati nel settore;
c) a predisporre un rapporto annuale in cui vengono riportate le rappresentazioni aggiornate dello stato della mobilita' della Regione e le sue tendenze evolutive, l'analisi dei costi dei diversi modi di trasporto nonche' l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti.

3. Al fine di dotare la Regione e gli enti locali di un idoneo strumento di supporto tecnico-operativo per l'attivita' di programmazione e pianificazione del trasporto pubblico locale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione con apposito atto istituisce l'agenzia regionale per la mobilita', che si puo' avvalere della collaborazione del personale della Regione, degli enti locali e di esperti esterni. Con lo stesso atto vengono definite le competenze, le funzioni, la struttura e le modalita' di funzionamento.




Art. 28
(Comitato consultivo per la mobilita')

1. E' costituito il comitato consultivo della mobilita' composto da:
a) l'assessore regionale competente in materia di mobilita', che lo presiede;
b) i presidenti delle province;
c) il Sindaco del Comune di Roma;
d) il presidente dell'ANCI;
e) il presidente dell'UNCEM;
f) il presidente dell'URPL;
g) un rappresentante della Lega delle Autonomie locali;
h) il direttore regionale trasporto locale FS;
i) un rappresentante della Federtrasporti;
j) un rappresentante della FENIT;
k) un rappresentante dell'ANAC;
l) un rappresentante della CISPEL;
m) un rappresentante degli artigiani;
n) un rappresentante della C.N.A.;
o) un rappresentante dell'ANAS;
p) un rappresentante dell'Assoporti;
q) un rappresentante della Societa' Aeroporti Roma;
r) cinque rappresentanti indicati dalle organizzazioni sindacali rappresentative a livello regionale;
s) cinque rappresentanti delle associazioni dei cittadini utenti maggiormente rappresentantive a livello regionale;
t) due rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;
u) un rappresentante della Federtrasporto.

2. Il Comitato ha il compito di esprimere pareri sui principali provvedimenti che la Regione adotta in materia di trasporti e mobilita', nonche' di fornire indicazioni ed effettuare valutazioni per l'attivita' dell'Osservatorio.

3. Il Comitato e' costituito con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l'intera legislatura.




Art. 29

(Partecipazione e diritti dei cittadini)

1. Al fine di garantire il costante adeguamento dei servizi di trasporto pubblico alle esigenze dei cittadini utenti, l'assessorato regionale competente in materia di trasporti definisce i contenuti e le modalita' di utilizzo di indicatori di qualita' del servizio relativamente al diritto alla mobilita', quali l'accesso, la sicurezza, l'informazione, il comfort, la tutela dell'ambiente, il rispetto della salute, la regolarita' e l'affidabilita' del servizio. Per detta finalita' l'Assessorato si avvale dell'osservatorio di cui all'articolo 27.

2. La Regione utilizza il sistema di indicatori di cui al comma 1 per la verifica dello stato di attuazione dei diritti dei cittadini nell'ambito della programmazione regionale. La Regione promuove inoltre consultazioni con i cittadini utenti, al fine di fornire e raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi.

3. A tal fine l'Assessorato regionale competente in materia di trasporti convoca, almeno una volta l'anno, apposita conferenza quale strumento per verificare l'andamento dei servizi anche in relazione all'attuazione degli indicatori di qualita' di cui al comma 1 e per individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. In tale occasione l'assessorato presenta una relazione sullo stato dei diritti dei cittadini e sulla qualita' dei servizi di trasporto pubblico.

4. Al fine di favorire l'orientamento dei cittadini nell'ambito del servizio di trasporto, la Regione, d'intesa con gli enti locali e le aziende, avvalendosi dell'osservatorio di cui all'articolo 27, provvede ad attivare un sistema di informazione sui servizi erogati, sulle tariffe e sulle modalita' di accesso. La Regione individua inoltre modalita' di raccolta ed analisi dei segnali di disservizio, in collaborazione con le associazioni rappresentative degli utenti e dei cittadini e con le organizzazioni di tutela dei diritti.




CAPO VIII
FONDO REGIONALE TRASPORTI




Art. 30
(Finalita' e risorse)

1. E' costituito il fondo regionale trasporti, il cui ammontare viene determinato annualmente con la legge di bilancio della Regione, sulla base delle risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato ai sensi del d.lgs. 422/1997.

2. Il fondo, al netto della quota percentuale di cui al comma 7, e' articolato in quattro parti per le seguenti finalita':
a) per far fronte agli oneri relativi alla effettuazione dei servizi su ferro;
b) per far fronte agli oneri relativi agli investimenti per impianti fissi della rete ferroviaria, non in concessione a FS S.p.A., beni strumentali e relativo materiale rotabile;
c) per far fronte agli oneri relativi alla effettuazione dei servizi su strada e con metropolitane;
d) per far fronte agli oneri relativi agli investimenti per impianti fissi, beni strumentali e materiale rotabile su gomma nonche' per la rete metropolitana.

3. L'utilizzazione dei fondi di cui al comma 2, lettera a)
e' effettuata per lo svolgimento dei servizi di cui
all'articolo 6, comma 1, lettere g) e h) da parte della
Giunta regionale.

4. L'utilizzazione dei fondi di cui al comma 2, lettere b) e d) e' effettuata previa approvazione dei relativi accordi di programma ai sensi dell'articolo 16.

5. L'utilizzazione dei fondi di cui al comma 2, lettera c) e' effettuata dagli enti competenti per la stipula dei rispettivi contratti di servizio.

6. All'articolazione del fondo nelle quattro parti di cui al comma 2 provvede la Giunta regionale con proprio atto.

7. Il 2 per mille del fondo di cui al comma 2, lettere a) e c) e' utilizzato annualmente per far fronte agli oneri per la predisposizione del PRT e suoi aggiornamenti, per il funzionamento dell'osservatorio e dell'agenzia di cui all'articolo 27, nonche' per la effettuazione degli studi, indagini e ricerche relativi. Le risorse eventualmente non utilizzate nel corso dei singoli esercizi finanziari sono rese disponibili, per gli esercizi successivi, per le finalita' di cui al comma 2, lettera d).

8. L'1 per mille della quota di fondo di cui al comma 2, lettera c), limitatamente ai fondi assegnati per le finalita' di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), puo' essere utilizzato annualmente dalle province per far fronte agli oneri per la predisposizione dei rispettivi piani di bacino, nonche' per la effettuazione di studi, indagini e ricerche relativi.

9. Gli stanziamenti in cui si articola il fondo regionale trasporti, che hanno destinazione vincolata, non sono assoggettati a limitazioni di impegno ed in particolare ai limiti posti dall'articolo 3, comma 2 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.




CAPO IX
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE






Art. 31
(Agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico)

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1999 hanno diritto al rilascio di biglietti e abbonamenti a tariffa ridotta per i servizi di trasporto pubblico ordinari di competenza regionale e per quelli attribuiti alle province, ai sensi del d.lgs. 422/1997, i cittadini residenti nel Lazio, appartenenti alle seguenti categorie:
a) privi di vista con cecita' assoluta, con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, acquisito anche attraverso correzione di lenti, nonche' i loro accompagnatori, se previsti dalla legge;
b) sordomuti in possesso di certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381;
c) mutilati ed invalidi di guerra e mutilati ed invalidi di servizio, nonche' i loro accompagnatori, se previsti dalla legge;
d) inabili, invalidi civili ed invalidi del lavoro, ai quali sia stata accertata una capacita' lavorativa ridotta permanente, a causa di infermita', difetto fisico o mentale, inferiore al 50 per cento, nonche' i loro accompagnatori, se previsti dalla legge, ovvero soggetti ultrasessantacinquenni, riconosciuti invalidi ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, in base a persistenti difficolta' a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'eta', a condizione che il reddito personale annuo complessivo, calcolato agli effetti dell'IRPEF, non risulti superiore alla fascia di reddito piu' alta tra quelle previste dall'articolo 14 septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33 e successive modificazioni;
e) pensionati con trattamento economico non superiore al minimo corrisposto dall'INPS, anche se possessori di altri redditi, a condizione che il reddito personale annuo complessivo, calcolato agli effetti dell'IRPEF, non risulti superiore alla fascia di reddito di cui alla lettera d);
f) disoccupati, lavoratori in cassa integrazione guadagni e lavoratori in mobilita' a condizione che il reddito personale annuo complessivo, calcolato agli effetti dell'IRPEF, non risulti superiore alla fascia di reddito di cui alla lettera d) secondo le disposizioni regionali.

2. La riduzione tariffaria e' determinata nella misura del 50 per cento del prezzo previsto dalla tariffa ordinaria per il rilascio dei titoli di viaggio corrispondenti. Ove il viaggio avvenga dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dopo le ore 15.00 la riduzione e' determinata nella misura del 70 per cento del prezzo anzidetto.

3. La riduzione tariffaria puo' essere concessa limitatamente a una sola relazione di viaggio, con inizio dal territorio del comune di residenza, specificamente indicata nella richiesta da parte dei soggetti aventi titolo.




Art. 32
(Tessera di riconoscimento e documentazione riguardante il possesso dei requisiti)

1. Per fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 31 gli interessati devono munirsi di apposita tessera personale di riconoscimento, a validita' triennale, che viene rilasciata a cura dell'impresa affidataria del servizio.

2. Per le categorie di cui all'articolo 31, comma 1, lettera f) la tessera ha validita' trimestrale.

3. Il rilascio della tessera di cui al comma 1, conforme alle prescrizioni della Regione, ha luogo dietro presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti e costituisce titolo per l'acquisto dei biglietti e degli abbonamenti a tariffa ridotta.

4. Ove il titolare della tessera abbia diritto all'accompagnatore, la validita' della medesima e' estesa a quest'ultimo e la circostanza deve risultare anche dal documento di viaggio.




Art. 33
(Onere a carico della Regione)

1. A partire dal 1° gennaio 1999 la Regione si assume l'onere di corrispondere all'impresa affidataria del servizio l'ammontare del minor introito derivante dal rilascio dei titoli di viaggio a tariffa agevolata.

2. La misura dell'onere di cui al comma 1 e' determinata dalla differenza tra il prezzo della tariffa ordinaria e quello ridotto per ogni titolo di viaggio emesso.

3. Il rimborso del minor introito di cui al comma 1 e' concesso a consuntivo, con la procedura e le modalita' stabilite dal presente articolo, e comunque non puo' essere complessivamente superiore allo stanziamento previsto annualmente nel bilancio regionale di previsione al capitolo 42103 di cui all'articolo 35, comma 2.

4. Per ottenere il rimborso dei minori introiti le imprese affidatarie del servizio sono tenute a inviare mensilmente alla Regione un resoconto contenente:
a) il numero dei titoli di viaggio emessi, distinti per tipologia e per relazioni di traffico;
b) il prezzo a tariffa ordinaria, distinto per tipologia e per relazioni di traffico;
c) il prezzo a tariffa agevolata.

5. Le imprese interessate sono tenute a inviare alla Regione relativamente ad ogni trimestre, entro i successivi trenta giorni, apposita richiesta con allegata la documentazione contabile riepilogativa in ordine ai titoli di viaggio emessi a tariffa agevolata.

6. L'ammontare del rimborso spettante all'impresa richiedente viene liquidato con apposita deliberazione della Giunta regionale.

7. La Giunta regionale puo' effettuare specifici controlli.

8. L'inosservanza dei termini e delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle imprese affidatarie comporta la perdita del diritto al rimborso.




Art. 34
(Agevolazioni tariffarie concesse dagli enti locali)

1. In caso di concessione di agevolazioni tariffarie per l'effettuazione di viaggi sui servizi pubblici urbani, interurbani, provinciali e regionali, gli enti rispettivamente competenti si attengono, di norma, alle disposizioni di cui al presente capo, fermo restando l'onere a carico degli enti suddetti di corrispondere all'impresa affidataria del servizio l'ammontare del minor introito derivante dal rilascio dei titoli di viaggio a tariffa agevolata.




CAPO X
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI




Art. 35
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede per il 1998 con lo stanziamento iscritto al capitolo 43101 del bilancio per l'esercizio in corso. Viene, inoltre, istituito, per memoria, nel bilancio stesso il capitolo 43118 con la seguente denominazione: "Fondo regionale trasporti", alla cui copertura per il 1999 si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 31, 32 e 33 si fa fronte con lo stanziamento di lire 1.000.000.000 iscritto al capitolo 42103 del bilancio di previsione dell'esercizio 1998 cosi' ridenominato: "Rimborso degli oneri derivanti dalle agevolazioni tariffarie per l'effettuazione di viaggi sui servizi di trasporto pubblico di competenza regionale e provinciale", nonche' con lo stanziamento di lire 1.000.000.000 iscritto al capitolo 49001 ridenominato: "Rimborso degli oneri derivanti dalle agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico urbano".




Art. 36
(Norma transitoria riguardante la rete dei servizi minimi ed il relativo affidamento)

1. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, che deve esprimere il parere entro quindici giorni, provvede, d'intesa con gli enti locali ai sensi dell'articolo 17, alla individuazione della rete e del livello dei servizi minimi provinciali, regionali ed interregionali, suddivisi per bacini provinciali.

2. A tal fine la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, che deve esprimere il parere entro quindici giorni, provvede a suddividere l'intera rete regionale dei trasporti su gomma, gerarchizzandola come segue:
a) linee principali;
b) linee di adduzione ai nodi di scambio;
c) linee locali, secondarie ed a servizio di territori a domanda debole.

3. Con riferimento alle linee di cui al comma 2, lettera c) la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, che deve esprimere il parere entro quindici giorni, individua, per i territori a domanda debole, i servizi che possono essere affidati ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del d.lgs. 422/1997 ed eroga le risorse finanziarie necessarie.

4. La Regione provvede altresi' ad attribuire ai singoli bacini provinciali la rete cosi' come individuata ai sensi del comma 1, sulla base della rilevanza economica svolta in ciascun bacino, in termini di domanda soddisfatta dalle linee che compongono la rete stessa, attribuendo alle province le relative risorse.

5. Ultimati gli adempimenti di cui al comma 1 le province provvedono agli adempimenti previsti dagli articoli 19, 24 e seguenti, riguardanti l'affidamento e la stipula dei contratti di servizio.

6. Nel caso di trasformazione in societa' per azioni del CO.TRA.L., attualmente affidatario dei servizi di linea di competenza regionale su gomma e delle ferrovie concesse a soggetti diversi da F.S. S.p.A., la Giunta regionale, previa definizione, sentita la Commissione consiliare competente, che deve esprimere il parere entro quindici giorni, dell'intera rete regionale dei servizi minimi su gomma e del relativo livello, affida direttamente, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, i servizi stessi e provvede ad autorizzare la stipulazione del relativo contratto di servizio.

7. Per quanto attiene i servizi ferroviari attualmente in concessione a CO.TRA.L., la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, che deve esprimere il parere entro quindici giorni, provvede alla definizione del livello dei servizi minimi ed al relativo affidamento dopo l'attuazione dei conferimenti di cui all'articolo 8 del d.lgs. 422/1997.

8. Fino alla costituzione della Citta' metropolitana di Roma le risorse finanziarie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera m) sono attribuite al comune di Roma, il quale esercita inoltre le funzioni della Citta' metropolitana ai fini dell'intesa di cui all'articolo 16, comma 3.




Art. 37
(Norma transitoria per il riparto delle risorse finanziarie ai comuni per i servizi urbani ed interurbani)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, per il triennio 1999/2001 e per le finalita' di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), relativamente all'esercizio delle funzioni conferite ai comuni per l'affidamento dei servizi di trasporto urbani ed interurbani, la Giunta regionale con proprio atto provvede direttamente a ripartire ed erogare, sulla base della spesa storica, le risorse finanziarie destinate al trasporto urbano ed interurbano, nonche' quelle per i servizi di cui al comma 4.

2. I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, che hanno attualmente in esercizio servizi di trasporto pubblico urbano, anche al fine del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 24, comma 2, possono consorziarsi tra di loro per l'espletamento dei servizi.

3. I comuni, in quanto enti affidanti, sono tenuti a stipulare i contratti di servizio ai sensi dell'articolo 24, con decorrenza 1° gennaio 1999.

4. I comuni inoltre, in quanto enti affidanti dei servizi di cui all'articolo 14, comma 4, del d.lgs. 422/1997 provvedono all'espletamento delle procedure per l'affidamento dei servizi medesimi ed alla stipula dei relativi contratti.




Art. 38
(Decorrenza della delega in materia di servizi di gran turismo)

1. La delega alle province ed ai comuni di cui, rispettivamente, agli articoli 8, comma 2, lettera i) e 10, comma 2, lettera a), viene attribuita con decorrenza dal 1° gennaio 1999.

2. Al fine di consentire alle province ed ai comuni di definire la rete dei servizi pubblici di gran turismo su gomma, le concessioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate fino al 30 giugno 1999.




Art. 39
(Finanziamento delle funzioni conferite)

1. Il finanziamento delle funzioni conferite ai sensi della presente legge avviene secondo quanto previsto dall'articolo 14 della l.r. 4/1997 e successive modifiche ed integrazioni.



Art. 40
(Vigilanza e controllo)

1. Le province ed i comuni esercitano la vigilanza ed effettuano controlli periodici per l'accertamento della regolarita' e della sicurezza dei servizi di trasporto pubblico di rispettiva competenza.

2. Le funzioni di vigilanza e controllo per i servizi di competenza regionale sono attribuite alla Giunta regionale, che si avvale della collaborazione dei propri uffici.




Art. 41
(Interventi sostitutivi)

1. In caso di perdurante mancato svolgimento da parte delle province e dei comuni delle funzioni e delle competenze ad essi delegate ai sensi della presente legge, la Giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, dispone specifici interventi sostitutivi.




Art. 42
(Abrogazione di norme e relativa disciplina transitoria)

1. Sono abrogate le leggi regionali, nonche' le norme e le disposizioni contenute nelle leggi regionali che contrastano con la normativa di cui alla presente legge.

2. L'abrogazione delle norme e disposizioni contenute nelle leggi regionali riguardanti l'erogazione dei contributi per l'esercizio decorre dalla data di applicazione dei contratti di servizio di cui all'articolo 24, ferma restando l'applicazione della disciplina abrogata per la definizione dei rapporti pendenti alla suddetta data.

3. L'abrogazione delle norme e disposizioni contenute nelle leggi regionali riguardanti l'individuazione degli interventi e l'erogazione dei contributi per gli investimenti decorre dalla data di approvazione degli accordi di programma di cui all'articolo 16, ferma restando l'applicazione della disciplina abrogata per la definizione dei rapporti pendenti alla suddetta data.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla predisposizione di un testo unico contenente la normativa in materia di trasporto pubblico locale.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.