| L.R. 04 Dicembre 1989, n. 74 |
| Interventi per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, provincie, comuni e loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale (1) (2) |
|
Art. 1 (Finalità)
4. Le opere di adeguamento previste dalla presente legge sono realizzate in conformità alle disposizioni contenute nel d.p.r. 503/1996, nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), nonché nella normativa tecnica statale vigente in materia di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici e degli spazi pubblici. (3a) 4 bis. In presenza di vincoli strutturali, storico-artistici, archeologici o paesaggistici, le soluzioni progettuali adottate garantiscono comunque il massimo livello possibile di accessibilità e fruibilità degli spazi, secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza tecnica e compatibilità con i vincoli esistenti. (3a)
(Registro regionale dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche - PEBA)
1. È istituito, a cura dell’assessorato competente in materia di lavori pubblici, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il registro regionale telematico dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), al fine di monitorarne e promuoverne l’adozione da parte dei comuni, delle province e della Città metropolitana di Roma capitale, ai sensi dell’articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, relativo ai piani di eliminazione delle barriere architettoniche, e dell’articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). 2. Nel registro, per ciascuna amministrazione, è indicato: l’atto amministrativo di adozione del piano, il cronoprogramma degli interventi, la data di aggiornamento, l’ammontare di risorse stanziate. In caso di omessa adozione del piano è riportata: la messa in mora da parte dell’amministrazione regionale e, ove presente, l’atto di nomina del commissario ad acta. 3. L’assessorato trasmette, con cadenza biennale, alla commissione consiliare competente in materia e pubblica sul sito istituzionale una relazione con l’elenco delle amministrazioni inadempienti, le attività di competenza regionale poste in essere e l’eventuale esercizio dei poteri sostitutivi. Il primo rapporto è trasmesso entro il 30 marzo 2019. 4. La Regione assicura la verifica e il controllo da parte dei cittadini in merito all’adozione e all’aggiornamento dei PEBA e a tal fine pubblica sul proprio sito istituzionale il registro di cui al comma 1. 5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, predispone, entro il 31 luglio 2019, le linee guida per la corretta applicazione dei PEBA vigenti per gli enti locali nel caso in cui non abbiano proceduto ad approvare strumenti propri, fermi restando i vincoli di legge relativamente alla loro adozione di cui all’articolo 32, commi da 20 a 25 della l. 41/1986. Al concetto di barriera architettonica la Regione integra quello di barriera sensoriale e percettiva o intellettiva riguardante le relative forme di disabilità. 5 bis. Al fine di sostenere gli studi finalizzati alla realizzazione dei PEBA da parte dei comuni, della Città metropolitana di Roma capitale e delle province, la Regione concede contributi in favore dei predetti enti locali, nei limiti dello stanziamento autorizzato ai sensi dell’articolo 10, comma 2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contribuiti di cui al precedente periodo. (5) 5 ter. Le linee guida regionali relative ai Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA): a) recepiscono integralmente i criteri tecnici previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e dal d.p.r. 503/1996; b) definiscono standard minimi obbligatori per la progettazione e l’attuazione degli interventi di accessibilità; c) assicurano l’integrazione tra accessibilità fisica, sensoriale, comunicativa e percettiva; d) costituiscono riferimento tecnico vincolante ai fini dell’accesso ai contributi, finanziamenti e programmi regionali in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e accessibilità universale. (5a) Art. 4
(Riparto annuale delle disponibilità)
Art. 5
(Opere ammesse a contributo) 1. Sono ammesse a contributo regionale tutte quelle opere necessarie a consentire anche a persone disabili su sedia a ruote o persone anziane, la piena accessibilità e fruibilità, in condizioni di sicurezza, dei vari ambienti, servizi o attrezzature esistenti nell'edificio o negli spazi esterni di pertinenza. Art. 6
(Presentazione delle domande) 1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate dagli enti di cui al precedente art. 2 alla Regione Lazio - Assessorato ai lavori pubblici, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno 1989 ed entro il 31 marzo per gli anni successivi. Art. 6 bis (5b) (Rendicontazione degli interventi) 1. Gli enti beneficiari di contributi, finanziamenti o altre forme di sostegno economico regionale destinati alla predisposizione o attuazione dei PEBA sono tenuti a trasmettere alla struttura regionale competente: a) una rendicontazione economica delle risorse utilizzate; b) una rendicontazione tecnica degli interventi realizzati; c) una relazione illustrativa sul livello di accessibilità raggiunto e sui risultati conseguiti. 2. La rendicontazione di cui al comma 1 contiene in particolare: a) lo stato di attuazione degli interventi programmati; b) indicatori quantitativi relativi agli interventi realizzati, con riferimento, tra l’altro, al numero degli interventi effettuati, ai metri lineari di percorsi resi accessibili, agli edifici adeguati e agli spazi pubblici interessati; c) indicatori qualitativi concernenti il grado di accessibilità raggiunto, la riduzione delle criticità rilevate e i benefici prodotti per l’utenza; d) eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma o al quadro economico originariamente approvato. 3. La rendicontazione degli interventi relativi ai PEBA include, altresì, le azioni intraprese per il superamento delle barriere sensoriali, comunicative e relazionali, nonché i dati relativi alle attività di informazione e formazione del personale coinvolto nell’erogazione dei servizi pubblici, ivi compresa la partecipazione a corsi di Lingua dei segni italiana (LIS). 4. La rendicontazione è trasmessa con cadenza annuale ovvero secondo le modalità stabilite nei provvedimenti regionali di concessione dei contributi. 5. La mancata trasmissione della rendicontazione entro i termini previsti: a) comporta la sospensione dell’erogazione dei contributi regionali eventualmente non ancora liquidati; b) costituisce causa di esclusione dai successivi riparti regionali relativi ai finanziamenti in materia di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche, fino all’adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo. 6. La Giunta regionale può definire, con propria deliberazione, modelli uniformi e criteri standardizzati per la rendicontazione degli interventi.
Art. 6 ter (5b) (Programmazione e monitoraggio) 1. Gli enti locali provvedono all’aggiornamento annuale del cronoprogramma degli interventi previsti nei PEBA, indicando lo stato di attuazione delle opere programmate, le eventuali criticità riscontrate e gli interventi prioritari da realizzare. 2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 sono trasmessi alla struttura regionale competente secondo le modalità definite dalla Giunta regionale. 3. La Regione pubblica annualmente un report sullo stato di attuazione dei PEBA nel territorio regionale, contenente in particolare: a) l’elenco degli interventi realizzati dagli enti locali; b) il livello di utilizzo delle risorse regionali, statali ed europee destinate agli interventi di accessibilità; c) lo stato di attuazione dei PEBA per ciascun ente locale; d) le eventuali criticità rilevate nell’attuazione degli interventi; e) i dati relativi ai livelli di accessibilità raggiunti e agli interventi ancora da realizzare. 4. Il report di cui al comma 3 è pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e accessibilità delle informazioni.
Art. 8
(Concessione ed erogazione dei contributi)
Art. 9
(Normativa tecnica)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con esclusione di quelli di cui all’articolo 3bis, comma 5bis, si provvede mediante l’istituzione, nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche – interventi in conto capitale”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 600.000,00 per l’anno 2019, euro 1.150.000,00 per l’anno 2020 ed euro 1.000.000,00 per l’anno 2021, si fa fronte mediante la corrispondente riduzione delle risorse già iscritte, per le medesime finalità, all’interno del programma 02 della missione 12, titolo 2, del bilancio regionale 2019-2021. 2. Agli oneri derivanti dall’articolo 3bis, comma 5bis si provvede mediante l’istituzione, nel programma 02 della missione 12, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche – interventi di parte corrente”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2019-2021, si fa fronte mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. Art. 11
(Norma finale)
(2a) Comma modificato dall'articolo 41, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 giugno 2026, n. 11 (3a) Comma sostituito dai commi 4 e 4 bis ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 giugno 2026, n. 11 (4) Articolo inserito dall'articolo 58, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (5) Comma aggiunto dall'articolo 16, comma 3, lettera a), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8; vedi al riguardo la deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2020, n. 40 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 3 marzo 2020, n. 18 (5a) Comma aggiunto dall'articolo 41, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2026, n. 11 (5b) Articolo inserito dall'articolo 41, comma 1, lettera d), della legge regionale 26 giugno 2026, n. 11 (7) Articolo sostituito dall'articolo 16, comma 3, lettera b), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |