Disciplina delle cooperative sociali

Numero della legge: 24
Data: 27 giugno 1996
Numero BUR: 19
Data BUR: 10/07/1996


Art. 1

(Finalità)


1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 4 della Costituzione e dei suoi compiti istituzionali, nonché in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381, promuove, favorisce e sostiene lo sviluppo delle cooperative sociali riconoscendone il ruolo di promozione umana e di integrazione sociale con particolare riferimento alle persone svantaggiate.

Art. 2
(Cooperative sociali)

1. Le cooperative sociali perseguono gli scopi previsti dal comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 381 del 1991, attraverso:
a) la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, artigianali, industriali, commerciali, di formazione professionale o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. La denominazione sociale, comunque formulata, deve contenere l'indicazione di "cooperative sociali".

3. Gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere, in applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge n. 381 del 1991, la presenza di soci volontari che prestino la loro opera gratuitamente a condizione che il loro numero non superi la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci e la loro attività è disciplinata dalla normativa contenuta nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 2 della legge n. 381 del 1991.

4. Nelle cooperative sociali, che svolgono le attività di cui alla lettera b) del comma 1, le persone svantaggiate, considerate tali ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. Agli effetti del computo della predetta percentuale si fa riferimento al numero complessivo dei lavoratori soci e non soci, esclusi i soci volontari.

5. Nelle cooperative di cui al comma 4 la condizione di persona svantaggiata e di appartenenza alle categorie indicate al comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione.

6. Possono essere ammessi come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.


Art. 3
(Albo regionale delle cooperative sociali)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, Settore Segreteria della Presidenza, Ufficio rapporti con le forze sociali, l'albo regionale delle cooperative sociali.

2. L'albo di articola nelle seguenti sezioni:
a) "sezione A" nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
b) "sezione B" nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse, agricole, industriali, commerciali, di formazione professionale o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) "sezione C" nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge n. 381 del 1991.

3. Possono essere iscritte all'albo di cui al presente articolo:
a) le cooperative sociali aventi sede legale e che svolgono attività nella Regione;
b) i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali. Nella predetta percentuale almeno la metà deve essere costituita da cooperative sociali iscritte nell'albo della regione Lazio.

4. Le cooperative e i consorzi debbono risultare iscritti nella sezione 8^ del registro prefettizio delle cooperative di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, così come modificato dall'articolo 6 della legge n. 381 del 1991.

5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 381 del 1991, come sostituito dall'articolo 20 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, l'iscrizione all'albo è condizione per la stipula delle convenzioni tra le cooperative sociali e gli enti pubblici di cui all'articolo 9, nonché per accedere ai benefici previsti dalla presente legge. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione delle convenzioni.


Art. 4
(Modalità per l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali)

1. Per l'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 3 le cooperative sociali ed i consorzi di cui all'articolo 8 della legge n. 381 del 1991, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, debbono presentare apposita domanda al Presidente della Giunta regionale corredata di:
a) certificati di iscrizione nella sezione 8^ del registro prefettizio di cui al comma 4 dell'articolo 3 e nella sezione specifica cui direttamente afferisce l'attività svolta;
b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
c) copia conforme del libro dei soci;
d) elenco delle figure professionali che operano nelle attività della cooperativa;
e) relazione sull'attività svolta o che si intende svolgere;
f) certificazione antimafia ai sensi della vigente legislazione;
g) copia dell'ultimo bilancio per le cooperative costituite da oltre un anno.

2. Le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione nella "sezione B" dell'albo regionale, oltre alla documentazione prevista dal comma 1, debbono allegare alla domanda la documentazione relativa alle persone svantaggiate prevista nell'articolo 4 della l. 381/1991, con le caratteristiche di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2.

3. I consorzi che chiedono l'iscrizione nella "Sezione C" dell'albo regionale, oltre alla documentazione prevista nei commi 1 e 2, debbono presentare un certificato attestante l'iscrizione in albi regionali delle cooperative sociali costituenti il consorzio.

4. Per la documentazione a corredo della domanda di iscrizione all'albo regionale le cooperative ed i consorzi possono avvalersi, ove possibile, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto ministeriale 28 febbraio 1992, n. 303.

5. Entro settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dispone l'iscrizione nel registro ovvero il diniego dell'iscrizione stessa con provvedimento motivato. Qualora il Presidente non si sia pronunciato entro il termine indicato, la domanda si intende accolta.

6. Il decreto è comunicato, entro trenta giorni dall'adozione, al richiedente, al comune ove ha sede legale la cooperativa od il consorzio, all'azienda unità sanitaria locale, alla prefettura, all'istituto nazionale della previdenza sociale, all'istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro ed all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione (1).


Art. 5
(Indirizzi e direttive)

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente della Giunta regionale d'intesa con gli assessori competenti, provvede ad impartire le direttive per l'istruttoria delle domande di iscrizione nell'albo regionale di cui all'articolo 3, in relazione ai vari settori di intervento ed in conformità alla normativa vigente, sentite le parti sociali ed acquisito il parere della Consulta regionale sulla cooperazione sociale di cui all'articolo 13bis. (2)


Art. 6
(Cancellazione dall'albo regionale)

1. La cancellazione dall'albo regionale è disposta d'ufficio in caso di eventuali modificazioni statutarie dirette ad eliminare il carattere di "cooperative sociali". A tale scopo le cooperative sociali ed i consorzi, iscritti nell'albo regionale di cui all'articolo 3, sono tenuti a trasmettere al Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla loro approvazione, eventuali modificazioni dello statuto.

2. La cancellazione è disposta, altresì, quando le cooperative sociali ed in consorzi siano stati sciolti, risultino inattivi da più di ventiquattro mesi o cancellati dal Registro prefettizio a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo n. 1577 del 1947, e successive modificazioni. A tale scopo le cooperative ed i consorzi debbono annualmente trasmettere al Presidente della Giunta regionale il bilancio annuale ed una nota informativa relativa all'attività svolta, alla composizione ed alla eventuale variazione della base sociale nonché al rapporto tra numero dei soci ed altri dipendenti e collaboratori.

3. La cancellazione è disposta con decreto del presidente della Giunta regionale. Il provvedimento è comunicato alla cooperativa o consorzio, al comune ove ha sede legale la cooperativa od il consorzio, all'azienda unità sanitaria locale, alla prefettura, all'istituto nazionale della previdenza sociale, all'istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro ed all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora il numero delle persone svantaggiate, di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, scenda al di sotto della misura del trenta per cento dei lavoratori remunerati o il numero dei soci volontari, previsti al comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 381 del 1991 superi al misura del cinquanta per cento dei soci, non si provvede alla cancellazione nel caso la compagine sociale venga riequilibrata entro sei mesi dalla data in cui si è verificata l'irregolarità.


Art. 7
(Pubblicazione dell'albo regionale)

1. L'albo regionale delle cooperative sociali è pubblicato entro il 31 dicembre di ogni anno sul Bollettino Ufficiale della Regione.


Art. 8
(Raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione)

1. Nell'ambito degli atti di programmazione regionale dell'attività socio-sanitaria di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, è previsto l'apporto delle cooperative sociali e sono determinate le modalità di raccordo con l'intervento regionale.


Art. 9
(Convenzioni tra cooperative sociali e loro consorzi ed enti pubblici)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 381 del 1991, sentita la consulta regionale sulla cooperazione sociale di cui all'articolo 13bis, schemi di convenzioni tipo per regolare i rapporti tra le amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale e le cooperative sociali, relativamente a: (3)
a) la gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi;
b) la fornitura dei beni e servizi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 381 del 1991, come sostituito dall'articolo 20 della legge n. 52 del 1996.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale rende noti, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 381 del 1991, come sostituito dall'articolo 20 della legge n. 52 del 1996, i requisiti e le altre condizioni richieste per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1, al fine dell'iscrizione nelle apposite liste regionali previste dal citato articolo 5, degli organismi analoghi alle cooperative sociali, aventi sede negli altri Stati membri della Unione Europea.

3. La gestione dei servizi di cui al comma 1, lettera a), consiste nell'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali ed umani che concorrono alla prestazione di un servizio, con esclusione delle mere sostituzioni di mano d'opera.

4. I consorzi possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 e successive modificazioni, qualora le attività convenzionate siano svolte esclusivamente dalle cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

5. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni, le convenzioni di cui al comma 1, lettera b), relative alla fornitura di servizi caratterizzati dalla ricorrenza delle prestazioni, possono avere durata pluriennale con verifiche annuali.
6. Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, previste nelle convenzioni tipo, la gestione dei servizi e la fornitura di beni di cui al comma 1 può essere affidata in concessione.


Art. 10
(Contenuti degli schemi di convenzioni-tipo)

1. Gli schemi di convenzioni-tipo di cui all'articolo 9, differenziate per diversa tipologia di attività, debbono comunque contenere:
a) l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e delle modalità di svolgimento;
b) la durata della convenzione in rapporto alla tipologia del servizio;
c) gli standards relativi al personale impiegato, con l'indicazione dei requisiti di professionalità, in particolare del responsabile tecnico dell'attività;
d) l'eventuale partecipazione del personale ad attività formative e relative modalità;
e) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 2, della legge n. 381 del 1991;
f) gli standards tecnici relativi alle strutture ed alle attrezzature;
g) le norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro;
h) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;
i) le forme e le modalità di verifica e di vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti;
l) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;
m) l'obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti;
n) l'obbligo della tenuta del libro matricola;
o) le modalità di raccordo con le strutture pubbliche competenti nella materia oggetto della convenzione;
p) gli estremi della autorizzazione amministrativa prevista dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività da svolgere.

2. Gli schemi di convenzione-tipo relativi alla fornitura di beni e servizi di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991, ai fini della creazione di opportunità di lavoro e di formazione al lavoro di persone svantaggiate, oltre ai contenuti di cui al comma 1, debbono prevedere i criteri per determinare il numero dei lavoratori svantaggiati sia in relazione all'entità della fornitura affidata sia al grado di produttività ed al fabbisogno formativo delle persone svantaggiate da inserire.


Art. 11

(Determinazione dei corrispettivi)

1. Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni devono far riferimento ai seguenti criteri:
a) per i servizi socio-sanitari ed educativi:
1) nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base di tabelle che fissano i parametri di riferimento per le diverse tipologie di servizio. Le tabelle di competenza della Regione sono aggiornate annualmente sulla base di analisi dei costi comparati alla qualità ed al tipo di servizio;
2) nel caso di servizi innovativi o non standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati desumibili dal progetto dettagliato e sono oggetto di specifiche preventive verifiche;
b) per la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della legge n. 381 del 1991, i corrispettivi vengono determinati sulla base di parametri oggettivi di costo quali i mercuriali delle camere di commercio o le perizie asseverate da parte di ordini professionali.


Art. 12
(Criteri di valutazione per la scelta del contraente)

1. La valutazione dell'offerta, ai fini della scelta dei contraenti per l'aggiudicazione della gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, avviene non solo tenendo conto del criterio del massimo ribasso, ma anche dei seguenti elementi oggettivi:
a) la solidità dell'impresa;
b) il possesso degli standards funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
c) il rispetto delle norme in materia di lavoro;
d) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
e) la qualificazione professionale degli operatori;
f) la valutazione comparata costi/qualità desunta da omologhi servizi pubblici o privati.

2. Per la scelta dei contraenti per l'aggiudicazione delle forniture dei beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), oltre agli elementi oggettivi previsti dal comma 1, deve essere valutato anche il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati, con particolare riferimento a:
a) il numero dei soggetti svantaggiati e la tipologia dello svantaggio;
b) le prestazioni lavorative richieste e le attività formative svolte;
c) la presenza di programmi formativi individualizzati ed il numero e la qualifica di eventuali figure di sostegno.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica, con apposita deliberazione, la documentazione che deve essere richiesta nel bando.


Art. 13
(Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali)


1. La Giunta regionale, in relazione alle somme previste dalle leggi di bilancio, stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi per la realizzazione dei progetti presentati da:
a) cooperative sociali o loro consorzi, iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 3, che prevedano uno o più dei seguenti interventi:

1) l’avvio delle attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della l. n. 381 del 1991 e successive modifiche; (3a)

2) l’avvio di processi di innovazione sociale, sostenibilità ambientale e transizione digitale nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, comma 1; (3a)

3) il sostegno a progetti di recupero e sviluppo volti a far fronte a situazioni di emergenze sociali e sanitarie, dichiarate dalle autorità competenti; (3a)

4) la realizzazione di attività volte a favorire l’inclusione socio lavorativa di persone svantaggiate presso le cooperative sociali medesime, attraverso contratti di tirocinio, formazione on the job, orientamento al lavoro e/o inserimento lavorativo; (3a)

5) la realizzazione di attività integrate finalizzate alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e/o alla migliore acquisizione di capacità lavorative di persone svantaggiate che operano in qualità di lavoratori e/o soci lavoratori; (3a)

6) la realizzazione di interventi volti a rendere più accessibile e accogliente l’ambiente di lavoro per le persone svantaggiate. (3a)
b) enti locali che sottoscrivono quote di capitale sociale delle cooperative sociali o dei loro consorzi iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 3, in qualità di soci cooperatori, ai sensi dell’articolo 11 della l. n. 381 del 1991 e dell’articolo 2, comma 6, della presente legge, al fine di favorire la fornitura di beni e servizi tramite la stipula di convenzioni che prevedono l'incremento occupazionale dei lavoratori e/o dei soci lavoratori delle stesse cooperative o dei loro consorzi. (4)

2. Le cooperative sociali ed i loro consorzi iscritti nell'albo regionale di cui all'articolo 3, inviano i progetti e/o le richieste di contributi all'assessorato competente in materia di politiche per il lavoro. (5)

3. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio, fermo restando quanto previsto dall’articolo 112 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), la Regione, gli enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, nell’ambito dei rispettivi procedimenti di programmazione annuale, relativamente a servizi strumentali ad alta intensità di manodopera, riservano, ove possibile, una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento dell’importo annuo complessivo dell’approvvigionamento di tali servizi a contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria in favore delle cooperative sociali di tipo b). (6)

3bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 112 del d.lgs. 50/2016, gli enti locali, singoli o associati, e le aziende pubbliche di servizi alla persona nell’ambito dei rispettivi procedimenti di programmazione annuale, relativamente a servizi strumentali ad alta intensità di manodopera, riservano, ove possibile, una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento dell’importo annuo complessivo dell’approvvigionamento di tali servizi a contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria in favore delle cooperative sociali di tipo b). (7)

3ter. Nelle procedure di affidamento dei contratti di cui ai commi 3 e 3 bis il progetto di inserimento lavorativo relativo ai soggetti in condizioni di svantaggio può essere valutato ai fini dell’attribuzione dei punteggi nell’offerta tecnica secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto del principio di proporzionalità. (8)

4. Le cooperative ed i loro consorzi destinatari dei contributi regionali di cui al comma 1, sono tenuti a realizzare il progetto o l'iniziativa entro un anno dalla data di accreditamento del contributo regionale e devono presentare, alla scadenza della realizzazione del progetto, la relazione all'assessorato competente sui risultati ottenuti. Nel caso di omessa rendicontazione o di mancata completa realizzazione del progetto o dell'iniziativa, può essere disposta la revoca del finanziamento ed il recupero delle somme già erogate. (9)

5. E' fatto divieto alle cooperative sociali ed ai consorzi di cui al presente articolo di cumulare più contributi regionali o di altri enti pubblici per uno stesso progetto o iniziativa.

Art. 13 bis

(Consulta regionale sulla cooperazione sociale)   (10)

1. È istituita, senza oneri sul bilancio regionale, la Consulta regionale sulla cooperazione sociale con la finalità di favorire il raccordo fra le politiche regionali e il ruolo svolto dalla cooperazione sociale in materia socio-sanitaria, educativa, di formazione professionale e di integrazione e inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio.
2. La Consulta è composta da:

a)   l’Assessore regionale alle politiche sociali;

b)   sei rappresentanti, effettivi e loro supplenti, delle associazioni regionali maggiormente rappresentative della cooperazione sociale aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo; (10a)

c)   un dirigente regionale individuato dal direttore della direzione regionale competente in materia di cooperative sociali;

d)   un rappresentante dell’ANCI (Associazione nazionale comuni italiani) regionale.

3. In relazione agli argomenti trattati possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Consulta gli assessori regionali competenti nelle specifiche materie, ulteriori esperti nelle tematiche trattate, rappresentanti delle cooperative sociali operanti nel territorio regionale, rappresentanti delle autonomie ed enti locali o altri organismi.

4. La Consulta svolge i seguenti compiti:

a)  esprime pareri agli assessorati competenti e formula proposte in materia di cooperazione sociale, con particolare riguardo al perseguimento di obiettivi di promozione delle cooperative sociali e agli interventi per realizzarli; (10b)

b) segue l’andamento e lo sviluppo delle cooperative sociali nel territorio della Regione Lazio;

c)  verifica lo stato dei rapporti fra le cooperative sociali e le pubbliche amministrazioni per l’insieme delle questioni che attengono al settore e propone l’attuazione delle linee guida regionali per gli affidamenti dei beni e servizi alle cooperative sociali, promuovendo la valorizzazione degli strumenti della coprogrammazione, coprogettazione e accreditamento;

d) esegue il monitoraggio relativamente alle attività delle cooperative sociali con riferimento al mercato del lavoro, alla formazione professionale e agli andamenti occupazionali;

e)  svolge rilievi e analisi circa gli standard qualitativi e l’efficienza degli interventi realizzati, monitorando l’attività delle cooperative sociali, con particolare riguardo alla valutazione dell’impatto sociale dei servizi erogati e dei percorsi di inserimento lavorativo attivati in accordo con le “Linee Guida Regionali per la misurazione dell’impatto sociale”, approvate con la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2019, n. 81;

f)  individua specifici strumenti, modalità e risorse, anche sperimentali e in settori che non coinvolgono le cooperative sociali, adatti al raggiungimento degli obiettivi programmati e che, in particolare, possano rappresentare ulteriore occasione di sviluppo e implementazione di percorsi di inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio, favorendo anche la diffusione degli strumenti già previsti dalle normative vigenti come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di cui all’articolo 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche;

g) sensibilizza le istituzioni e le imprese pubbliche e private ad avviare iniziative per favorire l’inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio.

 

Art. 13 ter 
(Clausole sociali di inserimento lavorativo
dei soggetti in condizioni di svantaggio)
(11)

1. La Regione, gli enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale possono inserire negli atti di gara delle procedure per l’affidamento di servizi strumentali ad alta intensità di manodopera, fra le condizioni di esecuzione, l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego di soggetti in condizioni di svantaggio, con l’adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo.
2. Gli enti locali, singoli o associati, possono inserire negli atti di gara delle procedure per l’affidamento di servizi strumentali ad alta intensità di manodopera, fra le condizioni di esecuzione, l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego di soggetti in condizioni di svantaggio, con l’adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo.
3. Il progetto di inserimento lavorativo relativo ai soggetti in condizioni di svantaggio può essere valutato ai fini dell’attribuzione dei punteggi nell’offerta tecnica secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto del principio di proporzionalità.

Art. 14
(Progetti per lavori socialmente utili)

1. Le cooperative sociali, nell'ambito della loro attività ordinaria ed ai sensi della normativa statale e regionale vigente, possono presentare progetti per lavori socialmente utili, al fine di promuovere le opportunità di impiego per i disoccupati di lunga durata e per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o in cassa integrazione.


Art. 14 bis
(Procedura)

1.La Giunta regionale fissa, con propria deliberazione, le modalità, i criteri ed i parametri per l’assegnazione dei punteggi da attribuire ad ogni singola cooperativa e/o loro consorzi per la quantificazione dei contributi da erogare. La Giunta regionale acquisisce sulla proposta il parere della commissione consiliare competente.

2. Il contributo è revocato se le cooperative e/o i loro consorzi non iniziano le attività previste dal progetto entro tre mesi dalla data della notifica della concessione del contributo e non le concludono entro dodici mesi dalla data di inizio. Il contributo è altresì, revocato nel caso in cui lo stesso non sia utilizzato secondo quanto previsto nel progetto.

3.Le somme revocate possono essere utilizzate, entro l’esercizio finanziario, per la concessione del contributo di progetti ritenuti ammissibili ma non finanziati per carenza di fondi.

4.Il provvedimento di rendicontazione, approvato dal competente organo della cooperativa e/o del consorzio, deve pervenire al servizio II dell’area 9/C del dipartimento scuola, formazione e politiche del lavoro entro tre mesi dalla conclusione del progetto, unitamente ad una relazione sui risultati conseguiti. (12)


Art. 15
(Procedura)

<< Omissis >> (13)


Art. 16 (14)

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante il “Fondo per le cooperative sociali”, da istituirsi nel programma 08 “Cooperazione e associazionismo” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 1.000.000,00 per l’anno 2019, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.



Art. 17
(Abrogazione di norme)


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme regionali con essa incompatibili.

2. Sono fatte salve le norme concernenti le cooperative integrate, di cui alla legge regionale 14 gennaio 1987 (rectius: "14 gennaio 1987, n. 9"; n.d.r.), come modificata dalla legge regionale 18 gennaio 1989, n. 7 (15).


Note:


(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge regionale 20 ottobre 1997, n. 30.

(2) Comma modificato dall'articolo 16, comma 4, lettera a), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8

(3) Comma modificato dall'articolo 16, comma 4, lettera b), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8

(3a) Numero sostituito dall'articlo 9, comma 138, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(4) Comma modificato dall'articolo 29 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 e successivamente dall'articolo 9, comma 138, lettera a), numero 2), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(5) Comma così modificato dall'articolo 29 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12.; dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il capitolo di spesa F31900

(6) Comma sostituito dall'articolo 16, comma 4, lettera c), numero 1), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8

(7) Comma inserito dall'articolo 16, comma 4, lettera c), numero 2), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8

(8) Comma inserito dall'articolo 16, comma 4, lettera c), numero 2), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8

(9) Comma così modificato dall'articolo 29 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12.; dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il capitolo di spesa F31900

(10) Articolo inserito dall'articolo 16, comma 4, lettera d), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8

(10a) Lettera modificata dall'articolo 22, comma 15, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(10b) Lettera modificata dall'articolo 9, comma 138, lettera b), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(11) Articolo inserito dall'articolo 16, comma 4, lettera d), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8

(12) Articolo inserito dall'articolo 228 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

(13) Articolo abrogato dall'articolo 29 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12.

(14) Articolo sostituito dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13

(15) Articolo aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 17 dicembre 1996, n. 56.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.