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Definizione per: Richiami



  • Richiami
  • reg. cons., artt. 30; 32; 45 e 46

    I richiami al regolamento durante le sedute dell’Aula hanno la precedenza sulla discussione principale. Sono concessi solo nel caso facciano specifico riferimento ad articoli del regolamento dei lavori del Consiglio.

    Il richiamo all’ordine da parte del Presidente del Consiglio è previsto quando un consigliere pronunci parole sconvenienti oppure turbi con il suo comportamento il regolare svolgimento della seduta. Qualora nel corso della stessa seduta un consigliere incorra in un  secondo richiamo, ne è disposto il suo allontanamento dall’Aula per tutta la durata della seduta. L’allontanamento può essere disposto dal Presidente del Consiglio, anche dopo un solo richiamo all’ordine, quando il consigliere provochi tumulti o disordini nell’Aula o trascenda in ingiurie, minacce o a vie di fatto. Il consigliere richiamato all’ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente del Consiglio.
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