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Definizione per: Pubblicità dei lavori



  • Pubblicità dei lavori
  • Cost., art. 64
    Stat., art. 27, commi 1 e 2
    reg. cons., artt.
    48, 49 e 50

    Il regolamento dei lavori detta disposizioni sulla pubblicità dei lavori e sulla pubblicità delle sedute. Le prime si riferiscono soltanto ai lavori delle commissioni consiliari e della Giunta per il regolamento, mentre le seconde riguardano sia le sedute delle commissioni che quelle dell’Aula.

    La pubblicità dei lavori delle commissioni e della Giunta per il regolamento è assicurata mediante distribuzione dei verbali a tutti i consiglieri.

    Il principio della pubblicità delle sedute, sancito anche dalla Costituzione, è collegato al principio democratico che richiede la manifestazione palese dei voti dei membri delle Camere e dei Consigli regionali. La pubblicità delle sedute consente al corpo elettorale di controllare tempestivamente e con completezza di informazioni l’attività dei propri rappresentanti.

    Per le sedute dell’Aula il principio della pubblicità può essere derogato, prevedendo la facoltà di riunirsi in seduta segreta, quando vi sia la richiesta del Presidente del Consiglio o della Giunta regionale o di almeno tre consiglieri e si tratti di questioni riguardanti persone.

    Per le sedute delle commissioni non è prevista la presenza del pubblico ma il Presidente del Consiglio può disporre, sentito il Presidente della Commissione consiliare, che la stampa e il pubblico seguano lo svolgimento delle sedute anche in separati locali attraverso impianti audiovisivi.

    L’informazione sull’attività del Consiglio regionale è reperibile anche dal sito della Regione.
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