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Definizione per: Petizione



  • Petizione
  • Cost., art. 50
    Stat., art. 65, co. 1
    reg. cons., artt.
    113-115

    E’ la richiesta che chiunque, in forma singola o associata, può rivolgere al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

    Tra gli istituti cosiddetti di democrazia diretta, quelli cioè che consentono interventi diretti dei cittadini a livello istituzionale senza avvalersi dei loro rappresentanti , la petizione costituisce uno strumento sui generis, in quanto ha come destinatari i rappresentanti degli stessi cittadini, ai quali si chiedono provvedimenti o si espongono comuni necessità. La petizione si distingue dall’iniziativa legislativa popolare perché è esercitatile senza particolari formalità, mentre l’iniziativa legislativa comporta la presentazione, da parte di un numero di elettori non inferiore a diecimila, di una proposta di legge redatta in articoli. Inoltre, mentre l’esercizio dell’iniziativa legislativa determina l’inizio del procedimento legislativo, la petizione ha lo scopo di sollecitare l’approvazione di provvedimenti ovvero di esporre comuni necessità.

    La disciplina della petizione è contenuta nel regolamento dei lavori del Consiglio.
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