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Definizione per: Difensore civico



  • Difensore civico
  • Stat., art. 69
    l. 127/1997, art. 16
    l.r. 17/1980


    L’istituto del difensore civico trae origine dagli ordinamenti scandinavi e sta ad indicare quella figura cui sono attribuiti compiti di collegamento tra i cittadini e i pubblici poteri nonchè di stimolo  nei confronti della pubblica amministrazione, nei casi in cui questa ometta o ritardi lo svolgimento della propria attività.

    Il nuovo Statuto lo qualifica quale organo indipendente della Regione, a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini. Per la sua elezione è richiesta un’ampia maggioranza – tre quarti dei consiglieri.

    La legge 127/1997, cd. Bassanini bis, ha stabilito che, in attesa dell’istituzione del difensore civico nazionale, sono affidate ai difensori civici regionali le funzioni di tutela dei cittadini residenti nei rispettivi territori regionali nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ad esclusione di quelle preposte alla difesa, alla sicurezza pubblica ed alla giustizia. Per tale attività, i difensori civici regionali sono tenuti ad inviare annualmente una relazione ai Presidenti delle Camere.
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