Definizione per: Stralcio
- Stralcio
- reg. cons., art. 66, co. 7
Ciascun consigliere può chiedere che uno o più articoli o disposizioni contenute in una proposta di legge di cui sia iniziato l’esame, e che abbiano autonoma rilevanza normativa, vengano stralciati per farne oggetto di una nuova deliberazione. Sulla proposta l’Aula discute e delibera nelle forme e con i limiti previsti per le questioni sospensive.
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