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Definizione per: Potere estero (delle Regioni)



  • Potere estero (delle Regioni)
  • Cost., art. 117, co. IX
    Stat., art.10
    l. 131/2003, art.6


    Con questa locuzione si intende il complesso delle competenze che le Regioni e le Province autonome possono esercitare con proiezione esterna rispetto ai confini nazionali e che possono dar luogo ad attività di mero rilievo internazionale, promozionali o pattizie.

    Prima della riforma costituzionale del 2001, un lungo processo evolutivo, di natura soprattutto giurisprudenziale, ha portato a riconoscere  due forme di esplicazione del potere estero delle Regioni. Innanzitutto, le Regioni potevano svolgere attività promozionali all’estero, purchè legate da un nesso strumentale con le materie di propria competenza, la cui coerenza con la politica estera dello Stato era garantita da una previa intesa. In secondo luogo, le Regioni potevano svolgere attività di mero rilievo internazionale previo assenso, anche in forma implicita, del Governo che ne controllava la conformità ai propri indirizzi di politica internazionale.

    Una vera attività di diritto internazionale delle Regioni è rinvenibile solo a seguito della riforma del testo costituzionale e alla conseguente legge di attuazione: ora, nelle materie di propria competenza, le Regioni possono concludere, oltre ad intese con enti territoriali interni ad altri Stati, anche veri e propri accordi con Stati, sia pure nei modi e nelle forme determinati da leggi statali, in quanto tale potere estero delle Regioni deve essere coordinato con l’esclusiva competenza statale in tema di politica estera, così da salvaguardare gli interessi unitari. Tanto le intese con enti infrastatali quanto gli accordi con altri Stati sono soggetti a comunicazione al Governo, al fine di porre l’esecutivo in condizione di verificare la non difformità della singola iniziativa rispetto agli indirizzi di politica estera e agli impegni assunti nel contesto internazionale.
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