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Definizione per: Dichiarazione di urgenza



  • Dichiarazione di urgenza
  • Stat., art. 39

    La legge regionale è promulgata dal Presidente della Regione di norma entro trenta giorni dall’approvazione da parte del Consiglio ed entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale.

    Qualora il Consiglio, a maggioranza dei propri componenti, dichiari l’urgenza, i suddetti termini ordinari sono ridotti secondo quanto deliberato dall’Assemblea.
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