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Definizione per: Consigliere regionale



  • Consigliere regionale
  • Cost., art. 122
    Stat., artt. 28-31
    l.r. 19/1995
    l.r. 2/2005
    reg. cons.


    Il consigliere regionale rappresenta la Regione ed esercita le funzioni senza vincolo di mandato, e gode della insindacabilità in relazione alle opinioni espresse ed ai voti dati nell’esercizio delle proprie funzioni.

    Il Consigliere regionale può presentare proposte di legge e, relativamente agli ambiti di competenza del Consiglio regionale, proposte di regolamento e di deliberazione.  Nel rispetto delle competenze attribuite dallo Statuto e dal Regolamento è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari delle quali fa parte. Può inoltre presentare ordini del giorno, mozioni o proposte di risoluzione per concorrere a determinare l’indirizzo politico, sociale ed economico della Regione.

    I Consiglieri regionali hanno diritto di ricevere dall’Ufficio di Presidenza e dalla Giunta regionale tutte le notizie, le informazioni ed i documenti utili all’espletamento del proprio mandato. Hanno diritto, inoltre, di ottenere dagli uffici regionali e da quelli degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli organismi istituiti dalla Regione o che comunque esercitano funzioni e compiti da essa conferiti tutte le informazioni necessarie, e di esaminare ogni documento attinente all’attività svolta; se si tratta di un documento riservato hanno diritto a prenderne visione con l’obbligo della riservatezza.

    Ai consiglieri spettano le indennità e le forme di previdenza previste dalle specifiche leggi regionali.
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