Definizione per: Programmazione
- Programmazione
- Stat., art. 50
l.r. 25/2001, art. 4
E’ assunta dalla Regione quale metodo di esercizio delle proprie funzioni, assicurando la partecipazione dei diversi livelli di governo.
La Regione, mediante i contributi degli enti locali e delle categorie sociali ed economiche interessate, determina gli obiettivi generali e settoriali della programmazione economico-sociale e della programmazione territoriale, nel rispetto degli indirizzi della programmazione nazionale.
Lo Statuto rinvia ad una specifica legge regionale la disciplina degli atti di programmazione, le relative procedure e le modalità di raccordo con gli strumenti della programmazione locale.
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