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Definizione per: Convalida degli eletti



  • Convalida degli eletti
  • Stat., art. 28, co. 2
    l.108/1968, art. 17
    reg. cons., artt.
    10 e 11

    La convalida degli eletti al Consiglio regionale è un’operazione di accertamento del possesso dei requisiti e della mancanza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, da effettuarsi ad opera dello stesso Consiglio regionale, nei confronti dei candidati che siano stati proclamati eletti.

    A norma dello Statuto, la convalida deve avvenire entro sessanta giorni dall’insediamento del Consiglio, secondo le procedure fissate dal regolamento dei lavori del Consiglio. Lo stesso regolamento prevede un tempo più lungo, sei mesi dalla proclamazione, per l’adozione, da parte dell’Assemblea, del provvedimento relativo alla convalida. Tale ultima disposizione dovrà pertanto essere adeguata alle previsioni contenute nello Statuto.
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