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Consiglio regionale approva legge su proroga cave


22/06/11 - Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Mario Abbruzzese, ha approvato con 38 voti favorevoli e 18 contrari la proposta di legge n. 168 della Giunta, che apporta alcune modifiche alla legge regionale n. 17 del 2004, concernente "Disciplina organica in materia di cave e torbiere". In particolare, il provvedimento approvato oggi interviene sulla durata delle proroghe concesse per l'attività di coltivazione e di ampliamento delle cave e per il recupero ambientale dei siti.
Ecco nel dettaglio le modifiche apportate agli articoli 12, 25 e 34 della legge regionale n. 17 del 2004.

Per quanto riguarda le autorizzazioni a regime (articolo 12):
1) il periodo di proroga per l'attività di coltivazione viene innalzato da cinque a dieci anni, fermo restando che sarà utilizzabile solo per il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale;
2) il periodo relativo all'autorizzazione per l'ampliamento dell'attività resta di cinque anni ma la sua eventuale proroga passa da due a cinque anni;
3) il Comune può autorizzare un secondo ampliamento delle attività estrattive per un periodo massimo di cinque anni se sussistono specifiche esigenze di salvaguardia dei livelli occupazionali o un preminente interesse socio-economico sovra comunale.

Per quanto riguarda invece le autorizzazioni attualmente in scadenza, disciplinate dalle disposizioni transitorie previste all'articolo 34:
1) il periodo di proroga per l'attività di coltivazione viene innalzato da sette a dieci anni, fermo restando che sarà utilizzabile solo per il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale;
2) la proroga dell'autorizzazione per l'ampliamento dell'attività passa da due a cinque anni, al solo fine di completare il piano di coltivazione e il recupero ambientale;
3) un emendamento introdotto in Aula dalla Giunta stabilisce che le ulteriori proroghe non devono comportare variazioni e aggravamenti delle condizioni idrogeologiche delle aree circostanti i siti estrattivi. A tal fine le amministrazioni comunali devono commissionare a università o altri enti abilitati uno studio per la determinazione degli effetti e dei pericoli connessi a tali variazioni.

Con la sostituzione dell'articolo 25, infine, vengono inasprite le sanzioni per i trasgressori che esercitano l'attività senza aver ottemperato a tutti gli obblighi di legge: si passa dalla semplice revoca del titolo autorizzatorio alla cessazione immediata dell'attività non autorizzata, accompagnata dall'obbligo del recupero e della sistemazione dell'area, con possibilità da parte del Comune di intervenire direttamente per poi rivalersi sull'inadempiente. Viene introdotta anche la responsabilità in solido del proprietario del terreno con il trasgressore.

Le nuove norme si applicano anche ai procedimenti istruttori relativi alle richieste di proroga ancora in corso alla data di entrata in vigore di questa legge.

 

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