Definizione per: Iniziativa legislativa
- Iniziativa legislativa
- Cost., art. 123
Stat., artt. 37 e 60
l.r. 63/1980
L'iniziativa legislativa è il potere di presentare una proposta di legge da parte dei soggetti a ciò abilitati dallo Statuto. Essi sono:
la Giunta regionale;
ciascun consigliere regionale;
ciascun Consiglio provinciale;
almeno cinque consigli comunali che rappresentino complessivamente una popolazione di almeno diecimila abitanti;
almeno diecimila elettori della Regione ;
il Consiglio delle autonomie locali, relativamente alle proposte di legge concernenti le funzioni degli enti locali, i rapporti tra questi ultimi e la Regione, la revisione dello Statuto.
Le proposte di legge, redatte in articoli ed accompagnate da una relazione illustrativa, devono essere presentate al Presidente del Consiglio, che decide circa la loro ricevibilità.
Le proposte di legge di iniziativa del Consiglio delle autonomie locali e di iniziativa popolare sono discusse entro sei mesi dalla loro presentazione. Quelle di iniziativa popolare restano valide fino al termine della legislazione successiva a quella nella quale sono state presentate.
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