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Definizione per: Sospensiva



  • Sospensiva
  • reg. cons., art. 29

    La questione sospensiva è volta a rinviare la discussione, su di un determinato argomento, ad altra data o al verificarsi di scadenze determinate. Può essere proposta da un Presidente di gruppo, avente consistenza numerica pari almeno a tre unità, prima che sia iniziata la discussione; se già iniziata, la richiesta deve essere sottoscritta da tre Presidenti di gruppo. In quest’ultimo caso, la questione sospensiva, se non respinta dal Consiglio, deve essere trattata prima che continui la discussione. Qualora la questione sospensiva venga approvata, deve essere indicata la data della ripresa della discussione.
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