Definizione per: Rimozione del Presidente della Giunta (della Regione)
- Rimozione del Presidente della Giunta (della Regione)
- Cost., art.126, commi I e III
Stat., art. 44, co. 1
L’ipotesi della rimozione di un Presidente della Giunta è espressamente contemplata dalla Costituzione.
Essa è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, sentita la Commissione bicamerale per le questioni regionali, a seguito del compimento di atti contrari alla Costituzione, di gravi violazioni di legge ovvero per motivi di sicurezza nazionale.
Nel solo caso in cui il suddetto Presidente sia stato eletto, in base alle previsioni statutarie della Regione, a suffragio universale e diretto, la sua rimozione provoca automaticamente l’effetto dello scioglimento del Consiglio regionale (principio: simul stabunt, simul cadent).
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