menù principale per la navigazione

  1. menù argomenti correlati
  2. contenuto della pagina
  3. servizi

Ora per ora:

ferma lo scorrimentomostra tutte le notizie
Siete qui: Homepage / Glossario / Dettaglio


Definizione per: Spoil system



  • Spoil system
  • Stat., artt.53, co. 2 e 55, commi 4 e 5
    d.lgs. 165/2001, art.19
    l. 145/2002,  art. 3, comma 7
    l.r. 9/2005, art. 71
    l.r. 4/2006, art. 43


    L'istituto ha origine nei sistemi anglosassoni e si traduce letteralmente in “sistema delle spoglie” in quanto evoca la presa delle spoglie da parte del vincitore in battaglia. Sul piano giuridico, indica la facoltà riconosciuta in capo ad ogni nuovo governo, e quindi allo schieramento politico di maggioranza a seguito delle consultazioni elettorali, di collocare persone di propria fiducia nei posti chiave dell'apparato burocratico, al posto di coloro che li occupano in virtù di assegnazioni effettuate dal governo precedente.

    Con legge statale del 2002, nell'ambito di un contesto normativo caratterizzato dalle numerose riforme che si sono susseguite negli anni 1993-2001 in materia di privatizzazione del pubblico impiego, il legislatore ha previsto un meccanismo di cessazione automatica degli incarichi dirigenziali di livello generale al momento dello scadere del termine dei sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Tali disposizioni sono state oggetto di disamina da parte della Corte Costituzionale che, con una recente sentenza del 2007, ha dichiarato l’incostituzionalità delle stesse, in quanto in contrasto con i principi dell’imparzialità e del buon andamento di cui agli articoli 97 e 98 della Costituzione ed in particolare lesive dei principi del giusto procedimento e della continuità dell’azione amministrativa.

    L’istituto in esame ha trovato applicazione anche in ambito regionale.

    La Regione Lazio, nel proprio Statuto e nelle successive disposizioni legislative di attuazione, ha previsto la decadenza automatica degli incarichi conferiti con criterio fiduciario “ai dirigenti preposti alle posizioni di particolare rilievo e responsabilità della Regione” ed “ai componenti degli organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti dalla stessa, qualora non vengano riconfermati entro il novantesimo giorno successivo alla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale.

    La suddetta normativa regionale è stato oggetto di una pronuncia della Corte Costituzionale  che, con riferimento agli incarichi dirigenziali apicali delle aziende sanitarie ed ospedaliere, ha dichiarato incostituzionale il combinato disposto delle disposizioni statutarie e di quelle della legge di attuazione in quanto in contrasto con i principi costituzionali sopra enunciati.
torna al menù