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Definizione per: Revoca



  • Revoca
  • Stat., art. 42, co. 2
    l. 241/1990, art. 21 quinquies


    La revoca è un provvedimento con il quale si toglie efficacia ad un atto vigente, trovando la propria motivazione nella tutela di un interesse dell’amministrazione:

    I presupposti per la revoca di un atto amministrativo risiedono in sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. 

    Competente alla revoca è lo stesso organo che ha posto in essere il provvedimento di primo grado ovvero altro organo previsto dalla legge.

    A differenza dell’annullamento, la revoca non ha efficacia retroattiva. Nel caso in cui il provvedimento di revoca comporti danni al destinatario, l’amministrazione è tenuta ad indennizzare quest’ultimo.

    Del tutto estraneo a tale ambito di carattere prettamente amministrativo, poiché concernente quello politico-istituzionale, è l’istituto della revoca dell’incarico di componente della Giunta, espressamente contemplato dallo Statuto, che deriva dal ruolo di primazia attribuito, dalla Costituzione e dallo Statuto stesso, al Presidente della Giunta regionale eletto direttamente dal corpo elettorale.
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