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Definizione per: Ineleggibilità



  • Ineleggibilità
  • Cost. art. 122
    Stat., art. 19, c. 3
    l. 154/1981, art. 2
    l. 165/2004, art.2
    l.r. 2/2005, art. 7
    reg. cons. art. 10


    E' la situazione giuridica in cui versa chi è impossibilitato ad essere validamente eletto. L'istituto nasce dall'esigenza di escludere alcuni soggetti dalla possibilità di ricoprire determinati uffici elettivi, qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione del voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati.

    L'ineleggibilità produce effetti invalidanti sull'elezione e comporta, pertanto, ove si accerti che l'eletto era ineleggibile ai sensi della normativa vigente, l'annullamento dell'elezione stessa.   

    Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

    La Costituzione prevede che le cause di ineleggibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali  siano disciplinate con legge della Regione, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

    In base al regolamento dei lavori del Consiglio, i consiglieri eletti sono tenuti a trasmettere al Presidente del Consiglio l’elenco delle cariche e degli uffici ricoperti. Qualora sussista una causa di ineleggibilità, l’Ufficio di presidenza, quale Giunta delle elezioni, propone al Consiglio l’annullamento dell’elezione. Ove il Consiglio accolga la proposta, dichiara annullata l’elezione e provvede ad attribuire il seggio vacante secondo la normativa elettorale vigente. Nel caso in cui la causa di ineleggibilità si verifichi in tempi successivi all’elezione, l’Ufficio di presidenza propone al Consiglio di dichiarare decaduto il consigliere e di sostituirlo con chi ne ha diritto.
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