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Definizione per: Conferenza di servizi



  • Conferenza di servizi
  • l. 241/1990,
    l.r. 57/1993, art. 17


    Forma di cooperazione tra amministrazioni pubbliche volta a concentrare in un unico contesto logistico e temporale le molteplici valutazioni e le diverse posizioni delle singole amministrazioni portatrici degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, al fine di snellire l’attività amministrativa e di evitare che nei procedimenti particolarmente complessi le amministrazioni chiamate a parteciparvi debbano pronunciarsi in luoghi e tempi diversi. La conferenza di servizi sostituisce alle pronunce separate delle singole amministrazioni una valutazione contestuale in sede collegiale.

    Tale istituto, già prima dell’entrata in vigore della legge generale sul procedimento amministrativo, era stato utilizzato in discipline di settore; la legge suddetta ne ha esteso l’applicazione e leggi successive di modifica, anche recenti, ne hanno ridisegnato alcuni caratteri.

    In base alla normativa vigente si distinguono tre tipi di conferenza di servizi:

    preliminare, attraverso la quale le amministrazioni coinvolte, si pronunciano su istanze o progetti preliminari di particolare complessità o che riguardino insediamenti produttivi di beni e servizi, in ordine alle condizioni occorrenti per ottenere i necessari atti di consenso, autovincolandosi, in tal modo, a non esprimere ex post eccezioni e dinieghi non legati a sopravvenienze di fatto e di diritto;

    istruttoria,che consente un’analisi congiunta e contestuale di una pluralità di fatti e interessi pubblici a vario titolo coinvolti nel procedimento amministrativo, al fine di agevolare la ricerca di una decisione che sia maggiormente vicina ai vari interessi investiti dal procedimento;

    - decisoria, destinata all’adozione di un provvedimento finale che, concordato sulla base degli assensi in conferenza, sostituisce le singole determinazioni delle amministrazioni partecipanti. In tale fase, la  conferenza ha carattere obbligatorio in tutti i casi in cui l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche.
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