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Definizione per: Sistema elettorale (formula elettorale)



  • Sistema elettorale (formula elettorale)
  • Cost., art. 122, co. I
    l. cost. 1/1999, art. 5
    Stat., art. 19, co.2
    l. 108/1968
    l. 43/1995
    l. 165/2004
    l.r. 2/2005 


    La locuzione “sistema elettorale” sta ad indicare le procedure istituzionalizzate per la scelta dei rappresentanti di una determinata organizzazione. Nei moderni contesti politici queste procedure rappresentano lo strumento necessario per realizzare quella democrazia rappresentativa in cui l’azione di chi governa, in senso lato, è tendenzialmente conforme alle esigenze di chi è governato.

    Il termine “sistema elettorale” può essere utilizzato con una accezione più o meno ampia, a seconda che ci si riferisca alla disciplina complessiva concernente il fenomeno elettivo oppure al procedimento di trasformazione dei voti in seggi. In quest’ultimo caso si parla più propriamente di formula elettorale, nel primo di sistema elettorale in senso lato. Esiste anche una terza nozione intermedia di sistema elettorale in senso stretto, che abbraccia quegli elementi tecnici riguardanti la procedura elettorale, ma che non si risolvono nella semplice formula elettorale, quali, ad esempio, la dimensione dei collegi o la struttura della scheda elettorale.

    Le formule elettorali possono essere suddivise in tre grandi categorie: le formule maggioritarie, le formule proporzionali e le formule miste. In via del tutto esemplificativa, le formule proporzionali si basano sulla ripartizione proporzionale, tra le varie liste, dei seggi a disposizione in base al numero di voti ottenuti da ciascuna lista. Possono esservi anche forme di proporzionale corretto, con esclusione dalla ripartizione dei seggi delle liste che non abbiano conseguito una determinata percentuale di voti. Per contro, con le formule maggioritarie risulta eletto solo chi ottiene il più alto numero di voti. I sistemi maggioritari più diffusi si basano su collegi uninominali in cui viene assegnato un solo seggio. L'elezione può avvenire in un unico turno, anche a maggioranza relativa, oppure in due turni, con secondo turno tra i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Le formule elettorali miste si basano, invece, su una combinazione dei due sistemi sopra descritti.

    Fino al 1995, la formula elettorale per l’elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario era di tipo proporzionale; successivamente si è passati ad un sistema misto: proporzionale, con premio di maggioranza variabile.

    A seguito delle modifiche introdotte dalla riforma costituzionale del 1999, il sistema di elezione del Presidente della Giunta e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali, è disciplinato con legge della Regione, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. 

    La Regione Lazio è intervenuta in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, ma ha lasciato invariata la formula elettorale proporzionale con premio di maggioranza variabile introdotta dalla legge statale del 1995.
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