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Definizione per: Proclamazione degli eletti



  • Proclamazione degli eletti
  • Stat., artt. 20, co. 1, 28, co. 1 e 42, co. 1
    l. 108/1968, art. 15, co. 1, n. 2,  co. 13, nn. 3, 4, 5, co. 18
    l.r. 2/2005, art. 2
    reg. cons., artt.
    1 e 10, co. 2

    Al termine del procedimento elettorale, determinata la graduatoria di ciascuna lista, gli uffici centrali circoscrizionali e l’ufficio centrale regionale proclamano eletti i candidati nei limiti dei seggi ai quali la lista ha diritto.

    E’ proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

    I consiglieri, ai sensi dello Statuto, entrano nell’esercizio delle loro funzioni all’atto della proclamazione.

    Da tale data decorrono:

    a)il termine previsto dallo Statuto per la riunione in prima seduta del Consiglio regionale;

    b) il termine di dieci giorni previsto dallo Statuto per la nomina dei componenti della Giunta regionale da parte del Presidente della Regione;

    c) il termine di trenta giorni previsto dal regolamento dei lavori del Consiglio, per gli adempimenti cui sono tenuti i consiglieri nel procedimento di convalida delle elezioni.
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