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Definizione per: Proposta di legge



  • Proposta di legge
  • Stat., artt. 37 e 38
    reg. cons., artt. 53-61


    E’ l’atto che dà avvio al procedimento legislativo.

    Redatta in articoli ed accompagnata da una relazione illustrativa del contenuto è presentata dai titolari dell’iniziativa legislativa al Presidente del Consiglio regionale.

    Il Presidente del Consiglio riceve ed assegna alle commissioni consiliari competenti per materia le proposte di legge che vengono distribuite a tutti i consiglieri.

    Non possono essere presentate proposte di legge precedentemente respinte se non siano trascorsi sei mesi dalla loro reiezione.

    Se all’ordine del giorno di una commissione sono iscritte proposte di legge identiche o vertenti su identica materia il relativo esame deve essere abbinato.

    Dopo l’esame in commissione, la proposta di legge viene trasmessa al Consiglio che l’approva articolo per articolo e poi, nel suo complesso, con votazione finale.

    Ciascun consigliere può richiedere al Consiglio l’esame della proposta di legge con procedura d’urgenza; anche il Presidente della Regione può farne richiesta motivata, ma limitatamente a quelle di iniziativa della Giunta regionale.
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