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Definizione per: Intesa istituzionale di programma



  • Intesa istituzionale di programma
  • l. 662/1996, art. 2, co. 203
    del. Cipe 21 marzo 1997 


    E' lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la Giunta di ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da conseguire e i settori  e le aree nei quali è indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti. Si tratta, quindi, di uno strumento di programmazione negoziata che, in quanto tale, mira allo sviluppo economico ed occupazionale di una determinata area, attraverso la definizione di un piano pluriennale di interventi.

    L'intesa istituzionale di programma prevede, per ciascun settore d'intervento, la stipula di un accordo di programma quadro, rimandando a quest'ultimo la definizione puntuale delle opere e dei finanziamenti, nonché le procedure per il monitoraggio dell'attuazione degli investimenti

    La gestione dell'intesa è garantita dalla presenza del Comitato istituzionale di gestione, un organo composto dai rappresentanti del Governo e della regione o provincia autonoma con il compito di verificare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi. Il Comitato si avvale, per gli aspetti tecnici, del Comitato paritetico di attuazione, composto dai rappresentanti delle amministrazioni di volta in volta coinvolte.

    L'intesa deve essere approvata, prima della sottoscrizione, dal CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. La Conferenza è altresì sentita sugli argomenti sui quali si registri un dissenso tra le parti nel Comitato di gestione.
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