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Definizione per: Programmazione dei lavori



  • Programmazione dei lavori
  • Stat., artt. 21, co. 2 e 31, co. 2
    reg. cons., artt.
    19, 20, 21 e 22

    I lavori del Consiglio regionale sono organizzati secondo il metodo della programmazione.

    Gli atti fondamentali della programmazione dei lavori sono il programma dei lavori e il calendario dei lavori. Entrambi sono predisposti e approvati dalla conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, sulla base delle indicazioni del Presidente della Regione e delle proposte dei gruppi consiliari.

    La conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari inoltre stabilisce per ogni provvedimento la seduta nella quale procedere alla votazione finale.

    Il programma dei lavori determina la ripartizione dei tempi di lavoro dell’Aula e delle commissioni permanenti, e riguarda un periodo di almeno due mesi e comunque non superiore a tre. In esso vengono indicati gli argomenti che l’Aula intende esaminare, le relative priorità e il periodo nel quale se ne prevede l’iscrizione all’ordine del giorno.

    Il programma dei lavori diviene definitivo dopo la comunicazione all’Aula; è aggiornato almeno una volta al mese, anche in relazione alle esigenze istruttorie manifestate dalle commissioni consiliari permanenti.

    Il calendario dei lavori ha una durata quindicinale e stabilisce modalità e tempi di applicazione del programma dei lavori; in esso sono individuati gli argomenti e sono stabilite le sedute per la loro trattazione.

    Le proposte di legge finanziaria e di bilancio e gli atti dovuti sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori al di fuori dei criteri previsti per le altre proposte.

    I metodi e le procedure di organizzazione dei lavori del Consiglio sono applicate anche ai lavori in commissione. Il programma e il calendario dei lavori delle commissioni consiliari permanenti sono predisposti dall’Ufficio di presidenza della commissione, integrato, se ritenuto opportuno dal Presidente della commissione, dai rappresentanti dei gruppi consiliari.

    Nel programma e nel calendario dei lavori delle commissioni deve essere assicurato in via prioritaria l’esame delle proposte di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dei lavori dell’Aula .
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