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Definizione per: Consiglio delle autonomie locali



  • Consiglio delle autonomie locali
  • Cost., art. 123
    Stat., artt.
    66 e 67
    l.r. 1/2007


    Organo di rappresentanza istituzionale del sistema delle autonomie locali, nonché di consultazione, di concertazione e di raccordo tra la Regione  e gli enti locali, al fine di garantire  l’effettiva partecipazione di quest’ultimi ai processi decisionali della Regione, nel  rispetto del principio di sussidiarietà.

    Il Consiglio delle autonomie locali (CAL), istituito presso il Consiglio regionale, è composto da quaranta membri e ne fanno parte di diritto il Sindaco di Roma, i sindaci dei comuni capoluogo e i presidenti delle province. Al termine delle procedure di elezione e di designazione dei restanti componenti, il CAL viene costituito, con decreto del Presidente della Regione e convocato, per la seduta di insediamento dal Presidente del Consiglio, che lo presiede. In tale seduta, il CAL elegge tra i suoi componenti il presidente e gli altri membri dell’Ufficio di presidenza. 

    Per quanto attiene alle funzioni, il CAL è titolare d’iniziativa legislativa, che esercita, nei modi stabiliti dalla legge, nelle materie di revisione dello Statuto regionale, di conferimento o disciplina delle funzioni degli enti locali, di disciplina dei rapporti degli enti locali con la Regione. Lo stesso esprime parere obbligatorio, a maggioranza assoluta dei componenti sulle proposte di legge aventi ad oggetto le suddette materie, nonché su quelle di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali, di approvazione dei bilanci di previsione e sulla finanziaria. Esprime, inoltre, parere obbligatorio sul documento di programmazione economico–finanziaria regionale e sugli strumenti di programmazione generale socio–economica e di pianificazione generale territoriale della Regione. Esercita, infine, le ulteriori funzioni previste dallo Statuto.

    Il funzionamento e l’organizzazione dei lavori del CAL sono disciplinati da un regolamento interno approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti.        

    Dalla data di insediamento del CAL è abrogata la disposizione istitutiva della Conferenza permanente Regione - autonomie locali.
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