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Definizione per: Coordinamento formale



  • Coordinamento formale
  • reg .cons., art. 71

    Il coordinamento formale delle leggi consiste in correzioni di forma apportate al testo normativo dai competenti uffici del Consiglio ad avvenuta approvazione della legge e prima che questa sia trasmessa al Presidente della Regione per la promulgazione.

    Il coordinamento formale può essere effettuato solo se l'Assemblea autorizza in tal senso il Presidente del Consiglio dopo la votazione finale della proposta di legge.

    Come ha specificato la Corte Costituzionale (sent. 134/1969), il coordinamento formale, in ogni caso, può consistere nella correzione di errori materiali e nella "correzione lessicale dei testi per rendere conforme la dizione alla sostanza". In tal caso, tra il testo approvato e quello trasmesso per la promulgazione possono esservi talune difformità, ma la Corte costituzionale può accertare se il coordinamento si sia mantenuto entro i limiti in cui è stato autorizzato in modo da esprimere l'effettiva volontà dell'Aula.

    Oltre al coordinamento formale successivo al voto finale, il Regolamento dei lavori prevede la possibilità di effettuare un coordinamento preventivo alla votazione finale nel caso in cui relatori della proposta di legge richiamino l'attenzione dell'Aula sulle correzioni di forma che la stessa richiede. I relatori propongoano le conseguenti modificazioni e l'Assemblea delibera sulle stesse. L'intervento in sede di coordinamento preventivo al voto finale è tanto più efficace quanto maggiore è il tempo che intercorre tra la fine dell'esame degli articoli e la votazione finale, cosa che raramente si verifica per la concitazione dei lavori consiliari. Tale coordinamento, rispetto a quello successivo alla votazione finale, può assumere dimensioni anche significative, purché sia svolto in conformità con la natura dell'istituto e non costituisca veicolo per introdurre nel progetto ormai definito modifiche altrimenti precluse dall'esaurimento dell'esame degli articoli.
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