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Definizione per: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano



  • Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
  • l. 400/1988, art.12
    d. lgs 418/1989
    l. 59/1997
    d .lgs. 281/1997
    d. lgs 303/1999
    l. 11/2005
    d.p.c.m 12 ottobre 1983
    d.p.c.m 23 luglio 2002


    Organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dai presidenti delle regioni a statuto ordinario e speciale nonché dai presidenti delle province autonome.

    La conferenza è stata istituita in via amministrativa, con funzione meramente consultiva ed attivabile soltanto su iniziativa del Presidente del Consiglio. Il legislatore statale, solo a distanza di molti anni, ha previsto una disciplina organica di tale organo. Sono state  attribuite alla conferenza compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale, suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, ad esclusione di quelli relativi alla politica estera, alla difesa, alla sicurezza nazionale ed alla giustizia.

    Si è provveduto, in seguito, a riordinare e ad ampliare le funzioni della conferenza, mediante il trasferimento alla stessa delle attribuzioni a carattere generale degli organismi a composizione mista Stato-Regioni ed a specificare che l’attività può estrinsecarsi in pareri, intese, deliberazioni, accordi, raccordo e collaborazione Stato-Regioni, interscambio di dati ed informazioni, istituzione di comitati e gruppi di lavoro e designazione di rappresentanti regionali. In particolare, è stata potenziata la funzione consultiva della conferenza, prevedendo il parere obbligatorio per tutti gli schemi di disegni di legge, regolamenti e schemi di decreti legislativi adottati dal Governo nelle materie di competenza regionale.

    Relativamente alle intese, la Corte costituzionale ha ribadito più volte che il sistema complessivo dei rapporti tra lo Stato e le Regioni deve essere improntato al principio di “leale collaborazione”, con il conseguente obbligo per il Governo di motivare adeguatamente le ragioni di interesse nazionale che lo determinano a decidere unilateralmente, ogniqualvolta intenda provvedere, nonostante il mancato raggiungimento dell’intesa con le regioni.

    Per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane (e delle città metropolitane), la Conferenza in esame viene unificata con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, dando vita alla cosiddetta Conferenza unificata.

    Per la trattazione, infine, di tutti gli aspetti della politica comunitaria che sono anche di interesse regionale e provinciale, la Conferenza si riunisce in una apposita sessione comunitaria.
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