menù principale per la navigazione

  1. menù argomenti correlati
  2. contenuto della pagina
  3. servizi

Ora per ora:

ferma lo scorrimentomostra tutte le notizie
Siete qui: Homepage / Glossario / Dettaglio


Definizione per: Incompatibilità



  • Incompatibilità
  • Cost., art. 122
    Stat., art. 19 co. 3
    reg. cons., art. 10
    l. 154/1981
    l. 165/2004, art.3
    l.r. 27/2000, art. 2 


    E' la situazione giuridica in cui versa chi è impossibilitato a conservare la carica elettiva cumulandola con un'altra carica e deve quindi optare, entro termini prestabiliti, per l'una o l'altra, pena la decadenza.

    L'istituto dell'incompatibilità nasce dall'esigenza di salvaguardare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva.

    L'incompatibilità va tenuta distinta dall'ineleggibilità che produce, invece, un impedimento giuridico ad assumere la carica elettiva e ingenera l'annullamento dell'elezione.

    La Costituzione riserva alla legge regionale la disciplina dei casi di incompatibilità del Presidente della Giunta, dei componenti della Giunta e dei consiglieri regionali, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge statale, e stabilisce direttamente l'incompatibilità tra la carica di consigliere e di componente della Giunta regionale con quella di parlamentare, di consigliere o componente della Giunta di altra Regione, di parlamentare europeo.

    La procedura stabilita dal regolamento dei lavori del Consiglio prevede che l’Ufficio di Presidenza qualora riscontri l'esistenza o il verificarsi di una causa di incompatibilità la contesti al consigliere il quale ha dieci giorni di tempo per rispondere. Nei cinque giorni successivi, l’Ufficio di presidenza, ove confermi il suo giudizio sulla sussistenza della causa di incompatibilità, propone all'Aula di invitare il consigliere ad optare tra il mandato elettivo e la carica che ricopre. Entro i successivi cinque giorni il Consiglio delibera sulla proposta dell’Ufficio di presidenza e, ove l’accolga, chiede al consigliere di optare, avvertendolo che, ove non vi provveda entro i successivi quindici giorni, sarà considerato automaticamente decaduto.

    Nel caso in cui una causa di incompatibilità si verifichi nei confronti di un assessore esterno, il Presidente della Regione invita l’interessato a rimuovere tale condizione entro dieci giorni; se questi non ottempera all’invito, lo dichiara decaduto dalla carica.
torna al menù