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Definizione per: Comitato regionale di controllo contabile



  • Comitato regionale di controllo contabile
  • Stat., artt.70 e 79

    Lo Statuto, nel ridisciplinare ed ampliare i compiti dell’organo regionale di controllo contabile, ha modificato anche la denominazione dello stesso, definendolo, non più come riportava il vecchio Statuto, “Collegio dei revisori dei conti”, ma “Comitato regionale di controllo contabile”.

    Il Comitato regionale di controllo contabile è costituito dal Presidente e da quattro componenti, che vengono eletti dal Consiglio regionale e restano in carica per l’intera legislatura, salvo casi di dimissioni e di grave impedimento. A tale organo, oltre ai compiti propri dell’ex Collegio dei revisori dei conti, ovvero quelli di riferire sulla gestione del patrimonio immobiliare, sul rispetto del bilancio e sul conto consuntivo, le nuove disposizioni statutarie attribuiscono anche quelli di riferire sull’adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali nonché sul rendiconto generale regionale. 

    Il Comitato è l’organo deputato ad esaminare le relazioni che la sessione regionale di controllo della Corte dei conti invia al Consiglio regionale e a riferire sulle stesse alle rispettive commissioni permanenti competenti per materia. Sempre a tale organo è riconosciuta la facoltà di attivare forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti e di richiedere a quest’ultima pareri in materia di contabilità pubblica.
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