Definizione per: Commissioni consiliari permanenti
- Commissioni consiliari permanenti
- Stat., artt. 32-34
reg. cons., artt. 14-16
Organismi interni al Consiglio regionale, con competenze distinte per materie o loro ambiti omogenei.
L’istituzione delle stesse è demandata dallo Statuto al regolamento dei lavori del Consiglio, con l’obbligo di prevedere commissioni competenti in materia di affari costituzionali e statutari, affari comunitari e internazionali e vigilanza sul pluralismo dell’informazione.
Il suddetto regolamento stabilisce, inoltre le modalità di composizione e di funzionamento, assicurando a tutti i gruppi consiliari la rappresentanza proporzionale complessiva sul totale dei componenti della stessa.
Le commissioni si riuniscono:
- in sede referente, per l’esame delle proposte di legge nonché delle proposte di regolamento e di deliberazione di competenza del Consiglio regionale, al quale riferiscono;
- in sede redigente, per l’esame e l’approvazione di singoli articoli di proposte di legge regionale, nonché di proposte di regolamento di competenza del Consiglio, al quale sono sottoposte per la sola votazione finale;
- in sede consultiva, per l’espressione di pareri su proposte di legge, di regolamento e su altri atti, in base a quanto previsto dallo Statuto, dalla legge regionale o dal Regolamento dei lavori del Consiglio.
Nell’ambito dell’attività di indirizzo politico e amministrativo, le commissioni possono adottare risoluzioni rivolte ad esprimere orientamenti su specifici argomenti in merito ai quali non devono riferire al Consiglio.
Possono effettuare audizioni e indagini conoscitive rivolte all’acquisizione di notizie, informazioni e documenti utili all’approfondimento di temi e questioni relative alla propria attività ed a quella dell’Assemblea; svolgono, inoltre, funzioni di sindacato ispettivo sull’attività della Regione, nonché degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli organismi da essa istituiti.
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