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Definizione per: Programmazione



  • Programmazione
  • Stat., art. 50
    l.r. 25/2001, art. 4


    E’ assunta dalla Regione quale metodo di esercizio delle proprie funzioni, assicurando la partecipazione dei diversi livelli di governo.

    La Regione, mediante i contributi degli enti locali e delle categorie sociali ed economiche interessate, determina gli obiettivi generali e settoriali della programmazione economico-sociale e della programmazione territoriale, nel rispetto degli indirizzi della programmazione nazionale.

    Lo Statuto rinvia ad una specifica legge regionale la disciplina degli atti di programmazione, le relative procedure e le modalità di raccordo con gli strumenti della programmazione locale.
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