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Definizione per: Riserva di legge



  • Riserva di legge
  • Stat., artt. 1, co. 2; 11, commi 2 e 4; 12, co. 3; 16, co. 1; 17, co.2; 19, commi 2 e 3; 23, co. 2, lett. b), e), h), i), l), m), n); 28, co. 4; 30, co. 4; 35, commi 2 e 4; 36, commi 3 e 5; 40, co. 2; 45, co. 3: 47, commi 1 e 2; 49, commi 1 e 2; 50, co. 3; 52; 53, commi 1e 2; 54, co. 1; 55, commi 1, 2, 3,  6 e 8; 56, co. 1; 57; 58, commi 1, 3, 4 e 6; 59; 60, co. 1; 63, co. 3; 64, co. 3; 66, commi 3, 4 e 5; 68, co. 5; 69, co. 4; 71, commi 1 e 3; 72; 75, co. 1; 76, co. 3 

    Si ha una riserva di legge quando una fonte normativa sovraordinata imponga l’uso della legge per disciplinare un determinato argomento.

    Esistono due tipologie di riserva di legge: l’assoluta e la relativa.

    La riserva assoluta – prevista dalla Costituzione, ad esempio, in ordine alle ipotesi di restrizione della libertà personale – comporta l’obbligo inderogabile di disciplinare interamente con legge le materie o gli aspetti oggetto della riserva stessa.

    La riserva relativa consente, invece, di intervenire anche attraverso fonti secondarie, quali ad esempio i regolamenti, a condizione che i principi generali siano stabiliti dalla legge.

    Lo Statuto prevede diverse riserve di legge regionale, per lo più assolute. Un esempio di riserva relativa è dato dalla previsione di cui all’articolo 23, comma 2, lettera m), che consente al Consiglio regionale di promuovere la costituzione di una società con provvedimento amministrativo, sulla base di disposizioni generali dettate da apposita legge regionale regolatrice della materia .
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