Definizione per: Promulgazione (della legge regionale)
- Promulgazione (della legge regionale)
- Cost., art. 121, co. 4
Stat., artt. 39 e 41, co. 2
La promulgazione è un atto scritto a carattere solenne che si esprime in una formula tradizionale. Nella prima parte, avente natura certificativa, si dà atto dell’intervenuta approvazione della legge; nella seconda, parte costitutiva, si dichiara di promulgare la legge, enunciandone il testo; nella terza parte, avente natura esecutiva, si ordina ai competenti uffici di pubblicarla, ammonendo chiunque ad osservarla e a farla osservare.
La promulgazione costituisce uno dei momenti della c.d. “fase integrativa dell'efficacia” della legge.
Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Regione entro trenta giorni dalla loro approvazione; tuttavia, ove il Consiglio regionale a maggioranza dei propri componenti ne dichiari l’urgenza, la legge regionale è promulgata nel termine da esso stabilito.
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