menù principale per la navigazione

  1. menù argomenti correlati
  2. contenuto della pagina
  3. servizi

Ora per ora:

ferma lo scorrimentomostra tutte le notizie
Siete qui: Homepage / Glossario / Dettaglio


Definizione per: Statuto



  • Statuto
  • Cost., art. 123
    l. stat. 1/2004


    I contenuti essenziali degli Statuti regionali, in base a quanto stabilito dalla Costituzione, riguardano la scelta della forma di governo e l’indicazione dei principi fondamentali dell’organizzazione e del funzionamento della Regione, la disciplina del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione nonchè della pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Gli Statuti disciplinano anche il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione tra la Regione e gli enti locali.

    Lo Statuto viene approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi, con la possibilità per il Governo di promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla prima pubblicazione del testo sul Bollettino ufficiale. Tale pubblicazione riveste carattere notiziale.

    Lo Statuto può essere sottoposto a referendum popolare entro tre mesi dalla data della sua approvazione, qualora ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei consiglieri regionali.

    La Regione Lazio ha approvato il nuovo Statuto con la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1.
torna al menù