menù principale per la navigazione

  1. menù argomenti correlati
  2. contenuto della pagina
  3. servizi

Ora per ora:

ferma lo scorrimentomostra tutte le notizie
Siete qui: Homepage / Glossario / Dettaglio


Definizione per: Continuità (Principio di)



  • Continuità (Principio di)
  • d.l. 293/1994, conv. dalla l. 444/1994
    l.r. 12/1993


    Secondo la dottrina tradizionale, il principio di continuità postula che il titolare di un organo giunto alla scadenza dell’incarico continui ad esercitare le proprie prerogative fin quando non venga nominato il successore.

    Tale orientamento dottrinale è stato messo in discussione negli anni “90 da una sentenza della Corte costituzionale e a partire dal 1992 dall’entrata in vigore di numerosi decreti legge. La prima ha affermato che non esiste nel nostro ordinamento un principio generale di tale natura e che pertanto il principio di continuità non può essere applicato in mancanza di una espressa disposizione legislativa; la normativa statale ha successivamente precisato che la prorogatio degli organi amministrativi non può protrarsi oltre 45 giorni dalla scadenza dell’incarico e che durante tale periodo gli stessi possono adottare esclusivamente gli atti indifferibili ed urgenti. Tali disposizioni legislative non trovano applicazione quando si tratta di organi rappresentativi delle regioni e degli enti locali, nonchè di organi costituzionali. 

    La Regione Lazio ha adeguato la propria normativa  ai principi dettati da quella statale, prevedendo la prorogatio degli organi amministrativi regionali scaduti e poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti titolari della competenza al rinnovo, qualora non vi abbiano provveduto nei tempi previsti.
torna al menù