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Definizione per: Copertura finanziaria delle leggi



  • Copertura finanziaria delle leggi
  • Cost., art. 81, co. III e IV
    Stat., art. 58, co. 5
    l.r. 25/2001, art. 16


    Secondo la Costituzione e lo Statuto, ciascuna legge che comporti maggiori spese ovvero minori entrate deve espressamente indicare i mezzi per farvi fronte, ossia prevedere la copertura finanziaria.

    Nell’ordinamento della nostra Regione, la copertura finanziaria è assicurata o attraverso l’utilizzo dei fondi speciali, o mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa o, infine, attraverso modifiche legislative che consentano maggiori entrate ed a condizione che non siano finanziate nuove spese correnti con entrate in conto capitale.

    La legge regionale in materia di contabilità dispone, poi, che le proposte di legge regionale che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, debbano essere corredate da un’apposita relazione tecnico-finanziaria.
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