menù principale per la navigazione

  1. menù argomenti correlati
  2. contenuto della pagina
  3. servizi

Ora per ora:

ferma lo scorrimentomostra tutte le notizie
Siete qui: Homepage / Glossario / Dettaglio


Definizione per: Comitato di garanzia statutaria



  • Comitato di garanzia statutaria
  • Organo regionale indipendente, previsto dallo Statuto, i cui componenti, sette giuristi di provata esperienza, sono eletti dal Consiglio regionale su proposta congiunta dei Presidenti della Regione e del Consiglio regionale. Ha sede presso il Consiglio regionale, dura in carica sei anni ed ha il compito di pronunciarsi su:

    - la conformità allo Statuto delle leggi regionali approvate dal Consiglio, prima della loro promulgazione;

    - l’ammissibilità dei referendum propositivi e abrogativi di leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali della Regione;

    - le proposte di regolamenti autorizzati da apposita legge regionale;

    - l’interpretazione dello Statuto, anche in relazione ad eventuali conflitti di competenza tra gli organi costituzionali della Regione e tra gli altri organi regionali previsti dallo Statuto.

    Le funzioni sono disciplinate con legge regionale.
torna al menù