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Consiglio approva legge di riordino delle Comunità montane



Comunità Montane05/11/08 - Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto oggi dal vicepresidente Carlo Lucherini, ha approvato a maggioranza, con 37 voti favorevoli e 14 contrari, la legge di riordino delle Comunità montane, con la quale se ne riduce il numero da 22 a 14 e si ridefiniscono gli organi di governance, in carica per cinque anni: l’Assemblea, il Presidente e l’Ufficio di Presidenza.

Le nuove norme consentiranno un risparmio superiore ai 2 milioni di euro annui nei costi di gestione e di funzionamento degli Enti montani.

Viene, inoltre, introdotto il principio della volontarietà nell’adesione iniziale ad una Comunità montana da parte dei Comuni.

Nel dettaglio, con la nuova legge, i presidenti verranno eletti dai Consigli comunali dei comuni appartenenti alle Comunità montane, scelti tra tutti i consiglieri comunali. Le assemblee saranno composte solo dai sindaci dei comuni appartenenti alla Comunità montana o dai loro delegati, più uno o due candidati presidenti non eletti, in modo da ridurre drasticamente il numero dei membri, garantendo tuttavia una pluralistica rappresentanza del territorio di appartenenza. I componenti l’Ufficio di Presidenza, che sostituirà la Giunta, saranno nominati dal presidente stesso nel numero di due per le Comunità montane con popolazione inferiore ai 30 mila abitanti e di quattro per quelle aventi popolazione superiore ai 30 mila, scelti, di norma, tra i consiglieri comunali. Entro il 31 dicembre 2008, le Comunità montane esistenti devono provvedere, con decorrenza 1° gennaio 2009, a ridurre il numero dei componenti la Giunta e a modificare le relative norme statutarie. In caso di mancato adempimento, il Presidente della Regione nominerà il presidente della comunità montana quale commissario ad acta per provvedervi.

In linea con l’obiettivo di tagliare i costi degli Enti, saranno anche ridotte le indennità per le cariche istituzionali. In particolare, al presidente e ai componenti dell’ufficio di presidenza spetterà un’indennità non superiore, rispettivamente, al 50 per cento e al 30 per cento di quella percepita dal sindaco del comune appartenente alla Comunità montana con il maggior numero di abitanti. Ai membri dell’Assemblea spetteranno solo i rimborsi spese, determinati in base al Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali.

Con riferimento ai comuni che già fanno parte di comunità montane, entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge, essi possono esprimere la volontà di far parte di una comunità montana, con deliberazione assunta dai rispettivi consigli. Non possono far parte della comunità montana i comuni aderenti a unioni di comuni.

Entro 8 mesi dalla entrata in vigore della legge, ai fini di una riduzione del numero complessivo delle comunità montane e tenendo conto delle eventuali deliberazioni comunali, il Consiglio regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, provvede al riordino “attraverso processi di accorpamento delle comunità montane attualmente esistenti, che non potranno comunque superare il numero complessivo di quattordici”. In caso di mancato intervento da parte del Consiglio regionale, sarà il Presidente della Regione a provvedervi con proprio decreto. In ogni caso, entro 90 giorni dalla deliberazione del Consiglio regionale ovvero entro 60 giorni dal decreto, il Presidente della Regione provvederà con altro decreto a costituire le nuove Comunità montane e a indire le elezioni dei presidenti. Le nuove Comunità montane dovranno avere i seguenti requisiti:

a)   popolazione montana superiore al cinquanta per cento;

b)   superficie montana superiore al cinquanta per cento;

c)   numero di comuni facenti parte della comunità montana non inferiore a cinque.

 

A cura dell'Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio
Info: 800 01 22 83
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