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XIII - Sanità

Sanità penitenziaria, una riforma lunga dieci anni

La riforma della Sanità penitenziaria risale al 1999, quando il decreto legislativo n. 230 inseriva tale settore nel Sistema sanitario nazionale, sottraendolo dalle competenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia minorile. Alle Aziende sanitarie locali veniva assegnata la funzione di erogare le prestazioni sanitarie, mentre l'Amministrazione penitenziaria manteneva i compiti relativi alla sicurezza. Il passaggio di consegne avvenne il primo gennaio del 2000, con il transito delle funzioni relative alla prevenzione e all'assistenza e cura dei detenuti tossicodipendenti e la previsione del trasferimento delle altre funzioni sanitarie al termine di un periodo di sperimentazione da realizzarsi presso alcune Regioni.

Con la legge finanziaria 2008 - art. 2, commi 283 e 284 - si confermava il definitivo transito in questione da attuarsi mediante l'emanazione di un decreto del presidente del Consiglio dei ministri per la definizione delle modalità e dei criteri per il trasferimento dal ministero della Giustizia al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, afferenti alla sanità penitenziaria.

II primo aprile 2008 veniva emanato il suddetto decreto, corredato dalle 'Linee di indirizzo per interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) e nella case di cura e custodia' e dalle 'Linee di indirizzo per gli interventi del servizio sanitario nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale'.

Al fine di avviare i percorsi indicati dal decreto fu quindi costituito, a Roma, presso il Coordinamento commissione salute della Conferenza delle regioni e province autonome, un gruppo tecnico di rappresentanti delle Regioni al quale sono stati invitati a partecipare delegati del ministero della Salute e del ministero della Giustizia.

Nell'ambito della Conferenza Unificata è stato inoltre costituito un Tavolo di consultazione permanente con sottogruppi di lavoro, con l'obiettivo di garantire l'uniformità nell'intero territorio nazionale degli interventi e delle prestazioni sanitarie nei confronti dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, e un Comitato paritetico interistituzionale con funzioni di attuazione delle linee guida per gli interventi negli Ospedali psichiatrici giudiziari e nelle Case di cura e custodia.

La riforma si è posta i seguenti obiettivi di salute e livelli essenziali di assistenza:
- promozione della salute, anche all'interno dei programmi di medicina preventiva e di educazione sanitaria, mirata all'assunzione di responsabilità attiva nei confronti della propria salute;
- promozione della salubrità degli ambienti e di condizioni di vita salutari, pur in considerazione delle esigenze detentive e limitative della libertà;
- prevenzione primaria, secondaria e terziaria, con progetti specifici per patologie e target differenziati di popolazione, in rapporto all'età, al genere e alle caratteristiche socioculturali, con riferimento anche alla popolazione degli immigrati;
- promozione dello sviluppo psico-fisico dei soggetti minorenni sottoposti a provvedimento penale;
- riduzione dei suicidi e dei tentativi di suicidio, attraverso l'individuazione dei fattori di rischio.

Nel 2007, il Consiglio regionale del Lazio è intervenuto sull'argomento con la legge n. 7, avente per oggetto "Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio", che tra l'altro recita: "La Regione, attraverso le aziende Usl, assicura ai detenuti e agli internati, ivi compresi i minori, livelli di assistenza sanitaria concernenti le prestazioni preventive, diagnostico-terapeutiche e riabilitative, analoghi o equiparabili a quelli previsti per gli individui in stato di liberta" (articolo 2, comma 3).

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