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X - Piccola e media impresa, commercio e artigianato


Commissione Pmi approva all'unanimità legge su proroga cave

06/04/11 - Con voto unanime, la commissione Piccola e media impresa, commercio e artigianato del Consiglio regionale del Lazio ha approvato la proposta di legge n. 168 della Giunta, che apporta alcune modifiche alla legge regionale n. 17 del 2004, concernente "Disciplina organica in materia di cave e torbiere". Il provvedimento passa ora all'esame dell'Aula per la sua approvazione definitiva.
Secondo gli uffici regionali, la proposta di legge ha l'obiettivo di evitare che tra il 2011 e il 2013 cessino le attività di quasi tutte le circa 350 cave presenti sul territorio laziale, per la scadenza delle autorizzazioni e delle proroghe già concesse. Solo nel 2011 sono in scadenza circa 70 autorizzazioni.
Il provvedimento è stato votato da tutti i consiglieri presenti oggi in commissione, che hanno anche sottoscritto tutti gli emendamenti presentati e approvati.
Hanno partecipato alla seduta della Commissione: il presidente Francesco Saponaro (Lista Polverini), i consiglieri Luigi Abate (LP), Nicola Illuzzi (LP), Gina Cetrone (Pdl), Giuseppe Parroncini (Pd), Annamaria Tedeschi (Idv) e Mario Mei (Api).

SCHEDA
Ecco nel dettaglio le modifiche apportate agli articoli 12, 25 e 34 della legge regionale n. 17 del 2004.
Per quanto riguarda la disciplina a regime per le autorizzazioni, prevista all'articolo 12:
1) il periodo di proroga per l'attività di coltivazione viene innalzato da cinque a dieci anni, fermo restando che sarà utilizzabile solo per il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale;
2) il periodo relativo all'autorizzazione per l'ampliamento dell'attività resta di cinque anni ma la sua eventuale proroga passa da due a cinque anni;
3) il Comune può autorizzare un secondo ampliamento delle attività estrattive per un periodo massimo di cinque anni se sussistono specifiche esigenze di salvaguardia dei livelli occupazionali o un preminente interesse socio-economico sovra comunale;
Per quanto riguarda invece la disciplina transitoria per le autorizzazioni in scadenza, prevista all'articolo 34:
1) il periodo di proroga per l'attività di coltivazione viene innalzato da sette a dieci anni, fermo restando che sarà utilizzabile solo per il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale;
2) la proroga dell'autorizzazione per l'ampliamento dell'attività passa da due a cinque anni, al solo fine di completare il piano di coltivazione e il recupero ambientale.
Con la sostituzione dell'articolo 25, infine, vengono inasprite le sanzioni per i trasgressori che esercitano l'attività senza aver ottemperato a tutti gli obblighi di legge: si passa dalla semplice revoca del titolo autorizzatorio alla cessazione immediata dell'attività non autorizzata, accompagnata dall'obbligo del recupero e della sistemazione dell'area, con possibilità da parte del Comune di intervenire direttamente per poi rivalersi sull'inadempiente. Viene introdotta anche la responsabilità in solido del proprietario del terreno con il trasgressore.
In caso di approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale, le nuove norme si applicheranno anche ai procedimenti istruttori relativi alle richieste di proroga ancora in corso alla data di entrata in vigore di questa legge.

 



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